Art. 45
Misure in caso di non conformità alle prescrizioni in materia di carni fresche
In vigore dal 15 mar 2019
Misure in caso di non conformità alle prescrizioni in materia di carni fresche
Il veterinario ufficiale dichiara le carni fresche non idonee al consumo umano se:
a)
sono ottenute da animali che non sono stati sottoposti a ispezione ante mortem in conformità all', paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2017/625, ad eccezione della selvaggina selvatica e delle renne vaganti di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/624;
b)
sono ottenute da animali le cui frattaglie non sono state sottoposte a ispezione post mortem in conformità all', paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, ad eccezione dei visceri della selvaggina selvatica grossa che non devono necessariamente accompagnare la carcassa allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina, in conformità alle disposizioni dell'allegato III, sezione IV, capitolo II, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004;
c)
sono ottenute da animali morti prima della macellazione, nati morti, abortiti o macellati prima dei 7 giorni di età;
d)
risultano da rifilatura dei punti di dissanguamento;
e)
sono ottenute da animali affetti dalle malattie animali per cui sono stabilite norme di polizia sanitaria nella legislazione dell'Unione ed elencate nell'allegato I della direttiva 2002/99/CE, salvo quando sono ottenute in conformità alle prescrizioni specifiche previste da tale direttiva. Tale eccezione non si applica se altrimenti disposto dalle prescrizioni in materia di controlli ufficiali relativi alla tubercolosi e alla brucellosi di cui agli del presente regolamento;
f)
sono ottenute da animali affetti da una malattia generalizzata, quali setticemia, piemia, tossiemia o viremia generalizzate;
g)
non sono conformi ai criteri di sicurezza alimentare di cui all'allegato I, capitolo I, del regolamento (CE) n. 2073/2005, intesi a determinare se un alimento possa essere immesso in commercio;
h)
presentano un'infestazione parassitaria, salvo altrimenti disposto dalle prescrizioni in materia di controlli ufficiali relativi alla cisticercosi di cui all';
i)
contengono residui chimici o contaminanti in quantità superiori ai livelli stabiliti dai regolamenti (UE) n. 37/2010, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1881/2006 e (CE) n. 124/2009, o residui di sostanze vietate o non autorizzate a norma del regolamento (UE) n. 37/2010 o della direttiva 96/22/CE;
j)
consistono nel fegato e nei reni di animali di età superiore a due anni provenienti da regioni nelle quali l'attuazione dei piani approvati in conformità all' della direttiva 96/23/CE ha permesso di constatare la presenza generalizzata di metalli pesanti nell'ambiente;
k)
sono state trattate illegalmente con sostanze decontaminanti;
l)
sono state trattate illegalmente con radiazioni ionizzanti, comprese le radiazioni UV;
m)
contengono corpi estranei (ad eccezione, per la selvaggina selvatica, del materiale utilizzato per cacciare l'animale);
n)
superano i livelli massimi consentiti di radioattività stabiliti dalla normativa dell'Unione o, in sua assenza, della normativa nazionale;
o)
presentano alterazioni patologiche od organolettiche, in particolare un intenso odore sessuale o un dissanguamento insufficiente (ad eccezione della selvaggina selvatica);
p)
sono ottenute da animali cachettici;
q)
contengono materiale specifico a rischio, salvo qualora sia consentita la rimozione di quest'ultimo in un altro stabilimento in conformità all'allegato V, punto 4.3, del regolamento (CE) n. 999/2001, e rimangono sotto il controllo delle autorità competenti;
r)
sono sporche o presentano una contaminazione fecale o di altro tipo;
s)
consistono in sangue che può comportare un rischio per la salute umana o degli animali a causa dello stato sanitario degli animali da cui proviene o della contaminazione verificatasi nel corso del processo di macellazione;
t)
secondo il parere del veterinario ufficiale, emesso dopo l'esame di tutte le informazioni pertinenti, possono costituire un rischio per la salute umana o degli animali o per qualsiasi altro motivo non sono idonee al consumo umano;
u)
danno luogo a pericoli specifici in conformità agli articoli da 29 a 36.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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