Art. 30
Modalità pratiche per i controlli ufficiali relativi alla cisticercosi durante l'ispezione post mortem dei bovini domestici e dei suidi
In vigore dal 15 mar 2019
Modalità pratiche per i controlli ufficiali relativi alla cisticercosi durante l'ispezione post mortem dei bovini domestici e dei suidi
1. Le procedure di ispezione post mortem di cui agli costituiscono le prescrizioni minime per rilevare la presenza della cisticercosi nei bovini e nei suidi (suini domestici, selvaggina d'allevamento e selvaggina selvatica). Nel caso di bovini di cui all', le autorità competenti possono decidere che l'incisione dei masseteri in sede di ispezione post mortem non è obbligatoria se:
a)
è utilizzata una prova sierologica specifica;
b)
gli animali sono stati allevati in un'azienda di provenienza ufficialmente certificata come indenne da cisticercosi; o
c)
è stato dimostrato con una certezza del 95 % che la prevalenza nella popolazione di origine o in una sottopopolazione ben definita è inferiore a uno su un milione o non è stato individuato alcun caso in tutti gli animali macellati nel corso degli ultimi cinque anni (o due anni, ove suffragato e giustificato dall'analisi del rischio svolta dalle autorità competenti) in base ai dati delle relazioni trasmesse in conformità all', paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE.
2. Le carni infettate da cisticerco sono dichiarate non idonee al consumo umano. Se tuttavia l'animale non è generalmente infettato da cisticerco, le parti non infette possono essere dichiarate idonee al consumo umano dopo aver subito un trattamento a freddo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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