Art. 32

Modalità pratiche per i controlli ufficiali relativi alla morva durante l'ispezione post mortem dei solipedi

In vigore dal 15 mar 2019
Modalità pratiche per i controlli ufficiali relativi alla morva durante l'ispezione post mortem dei solipedi 1.   Le carni fresche di solipedi sono immesse in commercio solo se ottenute da solipedi detenuti per almeno 90 giorni prima della data di macellazione in uno Stato membro, o in un paese terzo o in una sua regione da cui è autorizzata l'introduzione di solipedi nell'Unione. 2.   Nel caso di solipedi originari di uno Stato membro, o di un paese terzo o di una sua regione che non soddisfano i criteri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale per il riconoscimento quale paese indenne da morva, i solipedi sono sottoposti ad ispezione per rilevare l'eventuale presenza di tale malattia attraverso un esame accurato delle mucose della trachea, della laringe, delle cavità nasali, dei seni e delle loro ramificazioni, previa spaccatura mediana della testa e ablazione del setto nasale. 3.   Le carni ottenute da solipedi in cui sia stata diagnosticata la presenza di morva sono dichiarate non idonee al consumo umano.
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