Art. 34
Modalità pratiche per i controlli ufficiali relativi alla brucellosi durante l'ispezione post mortem
In vigore dal 15 mar 2019
Modalità pratiche per i controlli ufficiali relativi alla brucellosi durante l'ispezione post mortem
1. Qualora abbiano reagito in modo positivo o dubbio al test per la brucellosi o vi siano altri motivi per sospettare un'infezione, gli animali sono macellati separatamente dagli altri animali, adottando precauzioni per evitare il rischio di contaminazione delle altre carcasse, della linea di macellazione e del personale presente nel macello.
2. Le carni degli animali nei quali l'ispezione post mortem ha rivelato lesioni indicative di brucellosi acuta sono dichiarate non idonee al consumo umano. Nei casi in cui gli animali hanno reagito in modo positivo o dubbio al test per la brucellosi, le mammelle, gli organi genitali e il sangue sono dichiarati non idonei al consumo umano, anche se non viene constatata alcuna lesione.
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