Art. 36

Modalità pratiche per i controlli ufficiali relativi al Campylobacter

In vigore dal 15 mar 2019
Modalità pratiche per i controlli ufficiali relativi al Campylobacter 1.   Le autorità competenti verificano la corretta attuazione, da parte degli operatori del settore alimentare, delle disposizioni di cui all'allegato I, capitolo 2, punto 2.1.9 (criterio di igiene del processo per il Campylobacter per le carcasse di polli da carne), del regolamento (CE) n. 2073/2005 mediante le seguenti misure: a) campionamento ufficiale facendo ricorso allo stesso metodo e alla stessa area campione utilizzati dagli operatori del settore alimentare. In ciascun macello vengono prelevati annualmente almeno 49 campioni casuali. Nei macelli di piccole dimensioni tale numero di campioni può essere ridotto in base a una valutazione del rischio; o b) raccolta di tutte le informazioni relative al numero totale di campioni e al numero di campioni contenenti oltre 1 000 cfu/g di Campylobacter prelevati dagli operatori del settore alimentare in conformità all' del regolamento (CE) n. 2073/2005, nel quadro dell'allegato I, capitolo 2, punto 2.1.9, del medesimo regolamento. 2.   Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare disattenda più volte il criterio di igiene del processo, le autorità competenti gli impongono di presentare un piano d'azione e vigilano rigorosamente sul suo esito. 3.   Il numero totale di campioni e il numero di campioni contenenti oltre 1 000 cfu/g di Campylobacter sono comunicati in conformità all', paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE, operando, se applicabile, una distinzione tra i campioni prelevati in conformità al paragrafo 1, lettere a) e b).
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