Art. 37

Prescrizioni specifiche in materia di prove di laboratorio

In vigore dal 15 mar 2019
Prescrizioni specifiche in materia di prove di laboratorio 1.   Nell'esecuzione delle prove di laboratorio in conformità all', paragrafo 2, lettera d), punti ii) e iv), del regolamento (UE) 2017/625, il veterinario ufficiale provvede affinché, in fase di campionamento, i campioni siano adeguatamente identificati e manipolati e affinché siano inviati al laboratorio competente ai fini: a) del monitoraggio e del controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici; b) del programma annuale per la sorveglianza delle TSE in conformità all' del regolamento (CE) n. 999/2001; c) della ricerca di sostanze farmacologicamente attive o di prodotti vietati o non autorizzati, nonché dei controlli sulle sostanze farmacologicamente attive regolamentate, sugli antiparassitari, sugli additivi per mangimi e sui contaminanti che superano i limiti massimi dell'Unione applicabili, in particolare nel quadro dei piani nazionali per la ricerca di residui o sostanze di cui all'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e all' della direttiva 96/23/CE; d) dell'individuazione delle malattie animali per cui sono stabilite norme di polizia sanitaria nel regolamento (UE) 2016/429. 2.   Il veterinario ufficiale provvede affinché le ulteriori prove di laboratorio eventualmente ritenute necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 siano effettuate come richiesto.
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