Art. 28
Modalità pratiche per l'ispezione post mortem della selvaggina selvatica
In vigore dal 15 mar 2019
Modalità pratiche per l'ispezione post mortem della selvaggina selvatica
1. Il veterinario ufficiale verifica che, nel trasporto dal territorio di un altro Stato membro allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina, la selvaggina selvatica grossa non scuoiata sia accompagnata da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 636/2014, o dalle dichiarazioni di cui all'allegato III, sezione IV, capitolo II, punto 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004. Il veterinario ufficiale prende in considerazione il contenuto del certificato o delle dichiarazioni di cui sopra.
2. Durante l'ispezione post mortem il veterinario ufficiale procede alle seguenti operazioni:
a)
ispezione visiva della carcassa, delle sue cavità e, se del caso, degli organi al fine di:
i)
individuare eventuali anomalie non provocate dal processo della caccia. A tal fine la diagnosi può basarsi su ogni informazione fornita dalla persona formata sul comportamento dell'animale prima dell'abbattimento;
ii)
verificare che la morte non sia dovuta a cause diverse dalla caccia;
b)
esame delle anomalie organolettiche;
c)
palpazione e incisione degli organi, se del caso;
d)
in caso di fondato sospetto circa la presenza di residui o contaminanti, analisi a campione dei residui non dovuti al processo della caccia, inclusi i contaminanti ambientali. Se, a causa di tale sospetto, è effettuata un'ispezione più approfondita, il veterinario attende la conclusione dell'ispezione prima di procedere alla valutazione di tutti i capi di selvaggina selvatica uccisi in una determinata battuta di caccia o della parte di essi che si può presumere presenti le stesse anomalie;
e)
ricerca delle caratteristiche indicanti che le carni presentano un rischio per la salute, tra cui:
i)
segnalazione, da parte del cacciatore, di alterazioni del comportamento e perturbazioni dello stato generale dell'animale vivo;
ii)
tumori o ascessi che si presentino numerosi o sparsi in organi interni o nella muscolatura;
iii)
artrite, orchite, alterazione patologica del fegato o della milza, infiammazione dell'intestino o della regione ombelicale;
iv)
presenza di corpi estranei non dovuti al processo della caccia nelle cavità, nello stomaco, nell'intestino o nell'urina, con alterazioni del colore della pleura o del peritoneo (qualora i pertinenti visceri siano presenti);
v)
presenza di parassiti;
vi)
formazione di gas in notevole quantità nel tubo gastroenterico con alterazione del colore degli organi interni (qualora tali visceri siano presenti);
vii)
notevoli alterazioni del colore, della consistenza o dell'odore della muscolatura o degli organi;
viii)
vecchie fratture aperte;
ix)
cachessia e/o edema generalizzato o localizzato;
x)
aderenze recenti di organi con la pleura o il peritoneo;
xi)
altre alterazioni notevoli ed evidenti, come ad esempio putrefazione.
3. Su richiesta del veterinario ufficiale, la colonna vertebrale e la testa sono tagliate a metà longitudinalmente.
4. Nel caso della selvaggina selvatica piccola non eviscerata immediatamente dopo l'abbattimento, il veterinario ufficiale sottopone a ispezione un campione rappresentativo di animali della stessa provenienza. Se l'ispezione rivela la presenza di una malattia trasmissibile all'uomo o di una delle caratteristiche elencate al paragrafo 2, lettera e), il veterinario ufficiale effettua ulteriori controlli sull'intero lotto al fine di determinare se esso debba essere dichiarato non idoneo al consumo umano o se si debba procedere all'ispezione di ogni singola carcassa.
5. Il veterinario ufficiale può eseguire, sulle parti pertinenti degli animali, ulteriori sezionamenti e ispezioni ritenuti necessari ai fini di una diagnosi definitiva. Se le modalità pratiche di cui al paragrafo 2 non permettono di effettuare una valutazione, sono svolte ulteriori indagini in laboratorio.
6. Oltre ai casi di cui all', le carni che durante l'ispezione post mortem presentano una delle caratteristiche elencate al paragrafo 2, lettera e), sono dichiarate non idonee al consumo umano.
Storico versioni
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