Art. 27
Modalità pratiche per l'ispezione post mortem della selvaggina d'allevamento
In vigore dal 15 mar 2019
Modalità pratiche per l'ispezione post mortem della selvaggina d'allevamento
1. Alla selvaggina d'allevamento si applicano le seguenti procedure di ispezione post mortem:
a)
nel caso di piccoli (< 100 kg) cervidi, le procedure post mortem stabilite per gli ovini di cui all'. Nel caso delle renne si applicano tuttavia le procedure post mortem per gli ovini di cui all' e la lingua può essere utilizzata per il consumo umano senza ispezione della testa;
b)
nel caso della selvaggina della famiglia dei suidi, le procedure post mortem per i suini domestici di cui all';
c)
nel caso della selvaggina di grosse dimensioni della famiglia dei cervidi e dell'altra selvaggina di grosse dimensioni non contemplata alla lettera a), come pure nel caso della selvaggina di grosse dimensioni della famiglia dei suidi non contemplata alla lettera b), le procedure post mortem per i bovini di cui all';
d)
nel caso di ratiti, le procedure post mortem per il pollame di cui all', paragrafo 1.
2. Se gli animali sono stati macellati al di fuori del macello, il veterinario ufficiale presso il macello verifica il pertinente certificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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