Art. 25

Modalità pratiche per l'ispezione post mortem del pollame

In vigore dal 15 mar 2019
Modalità pratiche per l'ispezione post mortem del pollame 1.   Tutto il pollame è sottoposto a ispezione post mortem, che può comprendere l'assistenza del personale del macello in conformità all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625. In conformità all', paragrafo 2, lettera c), del suddetto regolamento, il veterinario ufficiale o l'assistente ufficiale effettua personalmente i seguenti controlli: a) l'ispezione quotidiana dei visceri e delle cavità di un campione rappresentativo di ciascun branco; b) un'ispezione approfondita di un campione casuale di parti di volatili o di volatili interi di ciascun branco dichiarati non idonei al consumo umano in seguito all'ispezione post mortem; c) le ulteriori indagini eventualmente necessarie se esiste motivo di sospettare che le carni dei volatili in questione potrebbero essere non idonee al consumo umano. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono decidere di sottoporre a ispezione post mortem solo un campione rappresentativo di pollame di ciascun branco, se: a) gli operatori del settore alimentare dispongono di un sistema, ritenuto soddisfacente dal veterinario ufficiale, che consente di individuare e separare i volatili con anomalie, contaminazioni o difetti; b) il macello ha una lunga storia di conformità per quanto riguarda: i) i requisiti generali e specifici in conformità all' del regolamento (CE) n. 852/2004, compresi i criteri microbiologici applicabili di cui all'allegato I, punti 1.28 e 2.1.5, del regolamento (CE) n. 2073/2005; ii) le procedure basate sui principi del sistema HACCP in conformità all' del regolamento (CE) n. 852/2004; iii) norme specifiche in materia di igiene in conformità all' e all'allegato III, sezione II, del regolamento (CE) n. 853/2004; c) durante l'ispezione ante mortem o la verifica delle informazioni sulla catena alimentare non è stata constatata alcuna anomalia che possa indicare un grave problema per la salute umana o degli animali che richieda l'applicazione delle misure di cui agli articoli da 40 a 44. 3.   Nel caso di pollame allevato per la produzione di foie gras e di pollame a eviscerazione differita ottenuto presso l'azienda di provenienza in conformità all'allegato III, sezione II, capitolo VI, punti 8 e 9, del regolamento (CE) n. 853/2004, l'ispezione post mortem ha luogo presso il laboratorio di sezionamento in cui tali carcasse sono trasportate direttamente dall'azienda di provenienza.
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