Art. 24

Indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali nei bovini domestici, negli ovini e nei caprini domestici, nei solipedi domestici e nei suini domestici

In vigore dal 15 mar 2019
Indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali nei bovini domestici, negli ovini e nei caprini domestici, nei solipedi domestici e nei suini domestici Il veterinario ufficiale effettua le ulteriori procedure di ispezione post mortem di cui all', paragrafo 3, all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, e all', paragrafo 2, mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie nel caso in cui, a suo parere, uno dei seguenti elementi indichi un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali: a) i controlli e l'analisi dei controlli dei documenti effettuati in conformità agli ; b) i risultati dell'ispezione ante mortem effettuata in conformità all'; c) i risultati delle verifiche concernenti il rispetto delle norme in materia di benessere degli animali effettuate in conformità all'; d) i risultati dell'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli da 12 a 24; e) ulteriori dati epidemiologici o di altra natura trasmessi dall'azienda di provenienza degli animali.
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