Art. 29

Modalità pratiche per i controlli ufficiali relativi alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)

In vigore dal 15 mar 2019
Modalità pratiche per i controlli ufficiali relativi alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) 1.   In aggiunta alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda i controlli ufficiali da effettuare relativamente alle TSE, il veterinario ufficiale controlla le operazioni di rimozione, separazione e, se del caso, marcatura del materiale specifico a rischio, anche in conformità alle norme di cui all', paragrafo 1, di tale regolamento e all' del regolamento (CE) n. 1069/2009 relativo ai sottoprodotti di origine animale. 2.   Il veterinario ufficiale provvede affinché l'operatore del settore alimentare prenda tutte le misure necessarie per evitare di contaminare le carni con materiale specifico a rischio durante la macellazione, compreso lo stordimento. Ciò comprende la rimozione del materiale specifico a rischio.
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