Art. 47
Restrizioni applicabili a determinate carni fresche
In vigore dal 15 mar 2019
Restrizioni applicabili a determinate carni fresche
Il veterinario ufficiale può imporre prescrizioni in materia di uso delle carni fresche ottenute da animali:
a)
sottoposti a macellazione d'urgenza al di fuori del macello; o
b)
provenienti da branchi le cui carni, prima di essere immesse in commercio, sono state sottoposte a un trattamento in conformità all'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 2160/2003.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:627:oj#art-47