Art. 49

Controllo delle aziende produttrici di latte e colostro

In vigore dal 15 mar 2019
Controllo delle aziende produttrici di latte e colostro 1.   Il veterinario ufficiale verifica il rispetto dei requisiti sanitari per la produzione di latte crudo e colostro di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte I, del regolamento (CE) n. 853/2004. In particolare, il veterinario ufficiale verifica: a) lo stato sanitario degli animali; b) che non siano state utilizzate sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate; c) che l'eventuale presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate, antiparassitari o contaminanti non superi i livelli stabiliti dai regolamenti (UE) n. 37/2010, (CE) n. 396/2005 o (CE) n. 1881/2006. 2.   I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 possono essere eseguiti in occasione dei controlli veterinari effettuati a norma delle disposizioni dell'Unione relative alla salute umana o alla salute o al benessere degli animali. 3.   Se vi è motivo di sospettare che i requisiti sanitari di cui al paragrafo 1 non sono rispettati, il veterinario ufficiale procede a controllare lo stato sanitario generale degli animali. 4.   Le aziende produttrici di latte e colostro sono sottoposte a controlli ufficiali da parte delle autorità competenti per verificare il rispetto dei requisiti in materia di igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte II, del regolamento (CE) n. 853/2004. Tali controlli possono comportare ispezioni e il monitoraggio dei controlli effettuati da organizzazioni professionali. Se è dimostrato che il livello di igiene è inadeguato, le autorità competenti verificano che vengano adottati i provvedimenti adeguati per rettificare la situazione.
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