Art. 50
Controllo del latte e del colostro
In vigore dal 15 mar 2019
Controllo del latte e del colostro
1. Nel caso di latte crudo e colostro, le autorità competenti monitorano i controlli effettuati in conformità all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, del regolamento (CE) n. 853/2004. Quando sono effettuate prove, le autorità competenti utilizzano i metodi di analisi di cui all'allegato III del presente regolamento per verificare la conformità ai limiti per il latte crudo e il colostro stabiliti nell'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, del regolamento (CE) n. 853/2004.
2. Se l'operatore del settore alimentare dell'azienda di produzione non ha rettificato la situazione entro tre mesi dalla prima comunicazione alle autorità competenti della non conformità ai criteri riguardanti la conta delle colonie e/o la conta delle cellule somatiche per il latte crudo e il colostro, le autorità competenti verificano che:
a)
la consegna di latte crudo e colostro proveniente da tale azienda di produzione sia sospesa, oppure
b)
il latte crudo e il colostro siano soggetti alle prescrizioni in materia di trattamento e uso necessarie a tutelare la salute umana conformemente a una specifica autorizzazione delle autorità competenti o a loro istruzioni generali.
Le autorità competenti mantengono tale sospensione o tali prescrizioni finché l'operatore del settore alimentare non abbia dimostrato che il latte crudo e il colostro soddisfano nuovamente i criteri.
3. Le autorità competenti utilizzano i metodi di analisi di cui all'allegato III del presente regolamento per verificare l'adeguata applicazione ai prodotti lattiero-caseari del processo di pastorizzazione di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, parte II, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Storico versioni
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