Art. 48
Prescrizioni tecniche relative al bollo sanitario e modalità pratiche per la sua applicazione
In vigore dal 15 mar 2019
Prescrizioni tecniche relative al bollo sanitario e modalità pratiche per la sua applicazione
1. Il veterinario ufficiale sovrintende alla bollatura sanitaria e ai bolli utilizzati.
2. Il veterinario ufficiale provvede in particolare affinché:
a)
il bollo sanitario sia applicato solo agli ungulati domestici e ai mammiferi di selvaggina di allevamento diversi dai lagomorfi sottoposti a ispezione ante mortem e post mortem e alla selvaggina in libertà di grosse dimensioni sottoposta a ispezione post mortem, in conformità all', paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2017/625, laddove non vi siano motivi per dichiarare le carni non idonee al consumo umano. Il marchio può essere tuttavia applicato prima che siano disponibili i risultati degli esami per rilevare la presenza di trichine e/o delle prove per le TSE, purché le autorità competenti abbiano introdotto, presso il macello o lo stabilimento di lavorazione della selvaggina, un sistema in grado di garantire la tracciabilità di tutte le parti dell'animale e purché nessuna parte degli animali esaminati recante il marchio lasci il macello o lo stabilimento per la lavorazione della selvaggina finché non sia stato ottenuto un risultato negativo, salvo ove previsto all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1375;
b)
il bollo sanitario sia applicato sulla superficie esterna della carcassa, mediante impressione a inchiostro o a fuoco, in modo tale che se nel macello le carcasse sono tagliate in mezze carcasse o quarti, o se le mezze carcasse sono tagliate in tre parti, ciascuna parte rechi un bollo sanitario.
3. Le autorità competenti provvedono affinché le modalità pratiche per il bollo sanitario siano applicate in conformità all'allegato II.
4. Le autorità competenti provvedono affinché le carni di selvaggina selvatica non scuoiata non rechino un bollo sanitario fino a quando, dopo la scuoiatura in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina, non siano state sottoposte a ispezione post mortem e dichiarate idonee al consumo umano.
Storico versioni
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