Art. 46

Misure in caso di non conformità alle prescrizioni in materia di buone prassi igieniche

In vigore dal 15 mar 2019
Misure in caso di non conformità alle prescrizioni in materia di buone prassi igieniche 1.   Le autorità competenti possono richiedere all'operatore del settore alimentare di adottare azioni correttive immediate, compresa una riduzione della velocità di macellazione, qualora il funzionario presente lo ritenga necessario, nei seguenti casi: a) se è riscontrata una contaminazione sulle superfici esterne di una carcassa o delle sue cavità e l'operatore del settore alimentare non intraprende opportune azioni per porre rimedio alla situazione; o b) se le autorità competenti ritengono che siano compromesse le buone prassi igieniche. 2.   In tali casi le autorità competenti aumentano l'intensità delle ispezioni fino a quando non abbiano accertato che l'operatore del settore alimentare ha ripreso il controllo del processo.
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