Art. 44
Misure in caso di non conformità alle prescrizioni in materia di benessere degli animali
In vigore dal 15 mar 2019
Misure in caso di non conformità alle prescrizioni in materia di benessere degli animali
1. Nei casi di non conformità alle norme relative alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento di cui agli articoli da 3 a 9, agli articoli da 14 a 17, all' e all' del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, il veterinario ufficiale verifica che l'operatore del settore alimentare adotti immediatamente le misure correttive necessarie e impedisca il ripetersi della non conformità.
2. Il veterinario ufficiale segue, per quanto riguarda le azioni esecutive, un approccio proporzionato e graduale, che varia dall'emissione di direttive al rallentamento e all'interruzione della produzione, in funzione della natura e della gravità del problema.
3. Se del caso, il veterinario ufficiale informa le altre autorità competenti dei problemi in materia di benessere degli animali.
4. Se constata una non conformità alle norme relative alla protezione degli animali durante il trasporto di cui al regolamento (CE) n. 1/2005, il veterinario ufficiale adotta le misure necessarie in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione.
5. Se i controlli in materia di benessere degli animali sono effettuati da un assistente ufficiale e se, durante tali controlli, è individuata una non conformità alle norme relative alla protezione degli animali, detto assistente ufficiale ne informa immediatamente il veterinario ufficiale. Se necessario in casi urgenti, tale assistente ufficiale adotta le misure necessarie di cui ai paragrafi da 1 a 4 in attesa dell'arrivo del veterinario ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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