Art. 42

Misure in caso di informazioni sulla catena alimentare fuorvianti

In vigore dal 15 mar 2019
Misure in caso di informazioni sulla catena alimentare fuorvianti 1.   Le autorità competenti intraprendono opportune azioni qualora rilevino che i registri, la documentazione o le altre informazioni di accompagnamento non corrispondono alla situazione effettiva nell'azienda di provenienza o alle vere condizioni degli animali o sono deliberatamente intese a fuorviare il veterinario ufficiale. 2.   Dette autorità intervengono nei confronti dell'operatore del settore alimentare responsabile dell'azienda di provenienza degli animali, o nei confronti di qualsiasi altra persona coinvolta, compreso il gestore del macello. L'azione può consistere in particolare in controlli aggiuntivi. I costi di siffatti controlli aggiuntivi sono a carico dell'operatore del settore alimentare responsabile dell'azienda di provenienza, o di qualsiasi altra persona coinvolta.
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