Art. 52

Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi

In vigore dal 15 mar 2019
Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi 1.   Le autorità competenti fissano l'ubicazione e i confini delle zone di produzione e di stabulazione da esse classificate in conformità all', paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625. Se del caso, esse possono farlo in collaborazione con l'operatore del settore alimentare. 2.   Le autorità competenti classificano le zone di produzione e di stabulazione da cui esse autorizzano la raccolta di molluschi bivalvi vivi come zone di classe A, classe B e classe C in funzione del livello di contaminazione fecale. Se del caso, esse possono farlo in collaborazione con l'operatore del settore alimentare. 3.   Al fine di classificare le zone di produzione e di stabulazione le autorità competenti fissano un periodo di riesame dei dati di campionamento relativi a ciascuna zona di produzione e di stabulazione per determinare la conformità alle norme di cui agli .
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