Art. 54
Prescrizioni per le zone di classe B
In vigore dal 15 mar 2019
Prescrizioni per le zone di classe B
1. Le autorità competenti possono classificare come zone di classe B le zone da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti e immessi in commercio ai fini del consumo umano solo dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare le norme sanitarie di cui all'.
2. I molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di classe B non superano, nel 90 % dei campioni, i 4 600E. coli per 100 g di polpa e di liquido intervalvare.
3. Il restante 10 % dei campioni non supera i 46 000E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvare.
Storico versioni
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