Art. 56
Prescrizioni in materia di indagini sanitarie
In vigore dal 15 mar 2019
Prescrizioni in materia di indagini sanitarie
1. Prima di classificare una zona di produzione o di stabulazione, le autorità competenti effettuano un'indagine sanitaria che comprende:
a)
un inventario delle fonti di inquinamento di origine umana o animale che possono costituire una fonte di contaminazione della zona di produzione;
b)
un esame dei quantitativi di inquinanti organici emessi nei diversi periodi dell'anno in funzione delle variazioni stagionali della popolazione umana e animale nel bacino idrografico, delle precipitazioni, del trattamento delle acque di scarico ecc.;
c)
la determinazione delle caratteristiche della circolazione di inquinanti in base all'andamento delle correnti, alla batimetria e al ciclo delle maree nella zona di produzione.
2. Le autorità competenti effettuano un'ispezione sanitaria conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 in tutte le zone classificate di produzione e di stabulazione, salvo qualora tale indagine sia stata effettuata in precedenza.
3. Le autorità competenti possono essere assistite da altri organismi ufficiali od operatori del settore alimentare alle condizioni stabilite dalle autorità competenti relativamente all'esecuzione dell'indagine.
Storico versioni
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