Art. 57
Programma di monitoraggio
In vigore dal 15 mar 2019
Programma di monitoraggio
Le autorità competenti istituiscono un programma di monitoraggio delle zone di produzione di molluschi bivalvi vivi basato sull'esame dell'indagine sanitaria di cui all'. Il numero di campioni, la distribuzione geografica dei punti di campionamento e la frequenza del campionamento nell'ambito del programma sono tali da garantire che i risultati dell'analisi siano rappresentativi della zona in questione.
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