Art. 55

Prescrizioni per le zone di classe C

In vigore dal 15 mar 2019
Prescrizioni per le zone di classe C 1.   Le autorità competenti possono classificare come zone di classe C le zone da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti e immessi in commercio solo previa stabulazione di lunga durata in modo da soddisfare le norme sanitarie di cui all'. 2.   I molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di classe C non superano i 46 000E. coli per 100 g di polpa e di liquido intervalvare.
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Prescrizioni per le zone di classe C (Art. 55 Regolamento (UE) 2019/627) — Testo vigente | Portale Normativo