Art. 55
Prescrizioni per le zone di classe C
In vigore dal 15 mar 2019
Prescrizioni per le zone di classe C
1. Le autorità competenti possono classificare come zone di classe C le zone da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti e immessi in commercio solo previa stabulazione di lunga durata in modo da soddisfare le norme sanitarie di cui all'.
2. I molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di classe C non superano i 46 000E. coli per 100 g di polpa e di liquido intervalvare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:627:oj#art-55