Art. 60

Metodi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi

In vigore dal 15 mar 2019
Metodi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi 1.   Le autorità competenti utilizzano i metodi di analisi di cui all'allegato V per verificare la conformità ai limiti di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e, se del caso, per verificare la conformità degli operatori del settore alimentare. Gli operatori del settore alimentare utilizzano tali metodi ove opportuno. 2.   In conformità all' della direttiva 2010/63/UE è utilizzato, ove possibile, un metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi, anziché una procedura quale definita all', paragrafo 1, della medesima direttiva. 3.   In conformità all' della direttiva 2010/63/UE, nell'utilizzare metodi biologici occorre tener conto dei principi della sostituzione, del perfezionamento e della riduzione.
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Metodi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi (Art. 60 Regolamento (UE) 2019/627) — Testo vigente | Portale Normativo