Art. 59
Monitoraggio delle zone classificate di produzione e di stabulazione
In vigore dal 15 mar 2019
Monitoraggio delle zone classificate di produzione e di stabulazione
Le autorità competenti monitorano periodicamente le zone classificate di produzione e di stabulazione in conformità all', paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625, al fine di verificare:
a)
che non siano commesse infrazioni circa l'origine, la provenienza e la destinazione dei molluschi bivalvi vivi;
b)
la qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi relativamente alle zone classificate di produzione e di stabulazione;
c)
la presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e di stabulazione e di biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi;
d)
la presenza di contaminanti chimici nei molluschi bivalvi vivi.
Storico versioni
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