Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
il materiale specifico a rischio quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001
Fonte: reg-2019-03-15-627 — art. 2 →il materiale specifico a rischio come definito all’articolo 3, punto 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001
Fonte: reg-2017-03-15-625 — art. 3 →