Questo termine è definito da 12 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
il pollame quale definito all'allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004
Fonte: reg-2019-03-15-627 — art. 2 →pollame della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini e faraone
Fonte: dlgs-2011-10-27-202 — art. 2 →polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (Ratitae), allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, per la produzione di carne o di uova destinate al consumo o al ripopolamento della selvaggina da penna
Fonte: dec-2006-08-28-696 — art. 2 →tutti i volatili allevati o tenuti in cattività per la produzione di carne o uova destinate al consumo, e di altri prodotti, nonché per il ripopolamento di selvaggina da penna o ai fini di un programma di riproduzione per la produzione di queste categorie di volatili
Fonte: dir-2005-12-20-94 — art. 2 →gli uccelli domestici delle specie Gallus gallus (polli), Meleagris spp
Fonte: reg-2008-11-19-1165 — art. 2 →il pollame quale definito all'allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004
Fonte: reg-2019-02-08-624 — art. 2 →pollame quale definito all'allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004
Fonte: reg-2019-03-05-626 — art. 2 →il pollame definito all’allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004
Fonte: reg-2021-03-24-405 — art. 2 →polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (ratitae), allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, la produzione di carne o di uova destinate al consumo o per il ripopolamento della selvaggina
Fonte: dec-2006-09-06-605 — art. 2 →polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (Ratitae), allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, per la produzione di carne o di uova destinate al consumo o al ripopolamento della selvaggina da penna
Fonte: reg-2008-08-08-798 — art. 2 →volatili allevati o tenuti in cattività per: a) la produzione di: i) carni
Fonte: reg-2016-03-09-429 — art. 4 →pollame quale definito all'allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004
Fonte: reg-2019-04-08-628 — art. 2 →