Art. 4

Definizioni

In vigore dal 9 mar 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «animali»: animali vertebrati e invertebrati; 2)   «animali terrestri»: volatili, mammiferi terrestri, api e calabroni; 3)   «animali acquatici»: animali delle seguenti specie, in tutte le fasi della vita, compresi uova, spermatozoi e gameti: a) pesci appartenenti alla superclasse Agnatha e alle classi Chondrichthyes, Sarcopterygii e Actinopterygii; b) molluschi acquatici appartenenti al phylum Mollusca; c) crostacei acquatici appartenenti al subphylum Crustacea; 4)   «altri animali»: animali di specie diverse da quelle ricomprese nella definizione di animali terrestri o acquatici; 5)   «animali detenuti»: animali detenuti dall'uomo, compresi, nel caso degli animali acquatici, gli animali di acquacoltura; 6)   «acquacoltura»: la detenzione di animali acquatici, laddove tali animali rimangono di proprietà di una o più persone fisiche o giuridiche durante tutta la fase di allevamento o di coltura, fino alla raccolta compresa, esclusa la raccolta o la cattura ai fini del consumo umano di animali acquatici selvatici che sono in seguito detenuti temporaneamente senza essere nutriti in attesa di essere abbattuti; 7)   «animali di acquacoltura»: animali acquatici oggetto di acquacoltura; 8)   «animali selvatici»: animali diversi dagli animali detenuti; 9)   «pollame»: volatili allevati o tenuti in cattività per: a) la produzione di: i) carni; ii) uova per il consumo; iii) altri prodotti; b) il ripopolamento di selvaggina da penna; c) la finalità della riproduzione dei volatili utilizzata per i tipi di produzione di cui alle lettere a) e b); 10)   «volatili in cattività»: i volatili diversi dal pollame tenuti in cattività per qualsiasi ragione diversa da quelle di cui al punto 9, compresi quelli detenuti per mostre, gare, esposizioni, competizioni, riproduzione o vendita; 11)   «animale da compagnia»: un animale detenuto delle specie elencate nell'allegato I, tenuto a fini privati non commerciali. 12)   «detentore di animali da compagnia»: una persona fisica e può includere un proprietario di animali da compagnia, che detiene un animale da compagnia; 13)   «proprietario di animali da compagnia»: la persona fisica indicata come il proprietario nel documento di identificazione di cui all', lettera c), all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, lettera c), e all', paragrafo 2; 14)   «movimento a carattere non commerciale»: qualsiasi movimento di un animale da compagnia che accompagna il suo proprietario e che a) non ha come scopo la vendita o altra forma di passaggio di proprietà dell'animale da compagnia in oggetto; e b) fa parte del movimento del proprietario dell'animale da compagnia i) sotto la sua diretta responsabilità; o ii) sotto la responsabilità di una persona autorizzata, nel caso in cui l'animale da compagnia sia fisicamente separato dal suo proprietario; 15)   «persona autorizzata»: una persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario dell'animale da compagnia a provvedere per suo conto al movimento a carattere non commerciale dell'animale da compagnia; 16)   «malattia»: la presenza di infezioni e infestazioni negli animali, con o senza manifestazioni cliniche o patologiche, causata da uno o più agenti patogeni; 17)   «agente patogeno»: un patogeno trasmissibile agli animali o all'uomo in grado di provocare una malattia negli animali; 18)   «malattie elencate»: malattie elencate conformemente all', paragrafo 1; 19)   «profilo della malattia»: i criteri di una malattia di cui all', lettera a); 20)   «specie elencata»: specie animale o gruppo di specie animali elencati in conformità all', paragrafo 2, o, nel caso di malattie emergenti, specie animalie o gruppo di specie animali che soddisfa i criteri per le specie elencate di cui all', paragrafo 2; 21)   «pericolo»: un agente patogeno in un animale o un prodotto o una condizione di un animale o un prodotto che potrebbe avere un effetto nocivo sulla salute umana o animale; 22)   «rischio»: la probabilità dell'insorgenza e la probabile entità delle conseguenze biologiche ed economiche di un effetto nocivo per la sanità animale o pubblica; 23)   «biosicurezza»: l'insieme delle misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie a, da o in: a) una popolazione animale, o b) uno stabilimento, una zona, un compartimento, un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito, struttura o locale; 24)   «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari; 25)   «trasportatore»: un operatore che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi; 26)   «professionista degli animali»: una persona fisica o giuridica che di professione si occupa di animali o di prodotti, diversa dagli operatori o dai veterinari; 27)   «stabilimento»: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente, esclusi: a) le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia; b) gli ambulatori o le cliniche veterinarie; 28)   «materiale germinale»: a) sperma, ovociti ed embrioni destinati alla riproduzione artificiale; b) uova da cova; 29)   «prodotti di origine animale»: a) alimenti di origine animale, compresi miele e sangue; b) molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano; e c) animali diversi da quelli di cui alla lettera b) destinati ad essere forniti vivi al consumatore finale, che vanno trattati conformemente a tale utilizzo; 30)   «sottoprodotti di origine animale»: corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti dagli animali, che non sono destinati al consumo umano, escluso il materiale germinale; 31)   «prodotti derivati»: prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi della lavorazione dei sottoprodotti di origine animale; 32)   «prodotti»: a) materiale germinale; b) prodotti di origine animale; c) sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale; 33)   «controllo ufficiale»: qualsiasi forma di controllo eseguito dall'autorità competente al fine di verificare la conformità al presente regolamento; 34)   «stato sanitario»: lo stato rispetto alle malattie elencate pertinenti per una determinata specie elencata: a) di un animale; b) di animali in: i) un'unità epidemiologica, ii) uno stabilimento; iii) una zona; iv) un compartimento; v) uno Stato membro; vi) un paese terzo o un territorio; 35)   «zona»: a) per gli animali terrestri, un'area di uno Stato membro, di un paese terzo o di un territorio con una delimitazione geografica precisa, che ospita una sottopopolazione animale caratterizzata da un proprio stato sanitario rispetto a una o più malattie specifiche oggetto di adeguate misure di sorveglianza, controllo delle malattie e biosicurezza; b) per gli animali acquatici, un sistema idrologico contiguo, caratterizzato da un proprio stato sanitario rispetto a una o più malattie specifiche, che forma un'area come descritta in una dei punti seguenti: i) un intero bacino idrografico dalla sorgente di un corso d'acqua all'estuario o lago; ii) più di un bacino idrografico; iii) parte di un bacino idrografico dalla sorgente di un corso d'acqua ad una barriera che impedisce l'introduzione di una o più malattie specifiche; iv) parte di una zona costiera con una delimitazione geografica precisa; v) un estuario con una delimitazione geografica precisa; 36)   «bacino idrografico»: un territorio o un bacino delimitato da elementi naturali quali colline o montagne, in cui scorre tutta l'acqua di dilavamento; 37)   «compartimento»: una sottopopolazione animale ospitata in uno o più stabilimenti e, nel caso degli animali acquatici, in uno o più impianti di acquacoltura, con un sistema comune di gestione della biosicurezza, e caratterizzata da un proprio stato sanitario rispetto a una o più malattie specifiche, oggetto di adeguate misure di sorveglianza, controllo delle malattie e biosicurezza; 38)   «quarantena»: il mantenimento di animali in isolamento senza contatto diretto o indiretto con animali che si trovano al di fuori dell'unità epidemiologica, al fine di impedire la diffusione di una o più malattie specifiche mentre gli animali in isolamento sono tenuti sotto osservazione per un periodo definito e, se del caso, sottoposti a prove e oggetto di cure; 39)   «unità epidemiologica»: un gruppo di animali con la stessa probabilità di esposizione ad un agente patogeno; 40)   «focolaio»: la presenza confermata ufficialmente di una malattia elencata o di una malattia emergente in uno o più animali in uno stabilimento o in un altro luogo in cui sono detenuti o si trovano animali; 41)   «zona soggetta a restrizioni»: una zona in cui si applicano restrizioni ai movimenti di taluni animali o prodotti e altre misure di controllo delle malattie, al fine di prevenire la diffusione di una malattia particolare ad aree cui non si applicano restrizioni; una zona soggetta a restrizioni può, se del caso, comprendere zone di protezione e di sorveglianza; 42)   «zona di protezione»: una zona che circonda e comprende il luogo di un focolaio, in cui si applicano misure di controllo volte ad impedire la diffusione della malattia al di là della stessa; 43)   «zona di sorveglianza»: una zona, istituita attorno alla zona di protezione, dove si applicano misure di controllo volte ad impedire la diffusione della malattia al di là della zona di protezione; 44)   «uova da cova»: le uova, deposte dal pollame o dai volatili in cattività, destinate all'incubazione; 45)   «ungulati»: gli animali di cui all'allegato III; 46)   «stabilimento di materiale germinale»: a) in relazione allo sperma, uno stabilimento in cui lo sperma è raccolto, prodotto, trasformato o immagazzinato; b) in relazione agli ovociti e agli embrioni, un gruppo di professionisti o una struttura sottoposti al controllo di un veterinario del gruppo, competente per la raccolta, la produzione, il trattamento e lo stoccaggio degli ovociti e degli embrioni; c) in relazione alle uova da cova, un incubatoio; 47)   «incubatoio»: uno stabilimento la cui attività consiste nella raccolta, nello stoccaggio, nell'incubazione e nella schiusa di uova per la fornitura di: a) uova da cova; b) pulcini di un giorno o neonati di altre specie; 48)   «stabilimento confinato»: qualsiasi stabilimento permanente, situato in una zona geografica circoscritta, creato su base volontaria e riconosciuto al fine dei movimenti, in cui gli animali sono: a) detenuti o allevati ai fini della partecipazione a mostre, per scopi educativi, di conservazione della specie o di ricerca; b) confinati e separati dall'ambiente circostante; e c) oggetto di sorveglianza sanitaria e di misure di biosicurezza; 49)   «operazione di raccolta»: la raccolta di animali terrestri detenuti da più di uno stabilimento per un periodo più breve del periodo di permanenza richiesto per la specie animale in oggetto; 50)   «periodo di permanenza»: il periodo minimo necessario per garantire che un animale che è stato introdotto in uno stabilimento non presenti uno stato sanitario inferiore rispetto agli animali di tale stabilimento; 51)   «Traces»: il sistema informatico veterinario integrato dotato di un'unica architettura di cui alle decisioni 2003/24/CE e 2004/292/CE; 52)   «stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie»: un'impresa alimentare riconosciuta conformemente all'; 53)   «veterinario ufficiale»: un veterinario autorizzato dall'autorità competente e adeguatamente qualificato per eseguire le attività ufficiali conformemente al presente regolamento; 54)   «veterinario ufficiale in un paese terzo o territorio»: un veterinario di un paese terzo o territorio corrispondente a un veterinario ufficiale di cui al punto 53; 55)   «autorità competente»: l'autorità veterinaria centrale di uno Stato membro responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali conformemente al presente regolamento, ovvero qualsiasi altra autorità cui è stata delegatatale responsabilità; 56)   «autorità competente di un paese terzo o territorio»: l'autorità di un paese terzo o territorio corrispondente alle autorità competenti di cui al punto 55.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2016/429 — Definizioni | Portale Normativo