Art. 4
Definizioni
In vigore dal 9 mar 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «animali»: animali vertebrati e invertebrati;
2) «animali terrestri»: volatili, mammiferi terrestri, api e calabroni;
3) «animali acquatici»: animali delle seguenti specie, in tutte le fasi della vita, compresi uova, spermatozoi e gameti:
a)
pesci appartenenti alla superclasse Agnatha e alle classi Chondrichthyes, Sarcopterygii e Actinopterygii;
b)
molluschi acquatici appartenenti al phylum Mollusca;
c)
crostacei acquatici appartenenti al subphylum Crustacea;
4) «altri animali»: animali di specie diverse da quelle ricomprese nella definizione di animali terrestri o acquatici;
5) «animali detenuti»: animali detenuti dall'uomo, compresi, nel caso degli animali acquatici, gli animali di acquacoltura;
6) «acquacoltura»: la detenzione di animali acquatici, laddove tali animali rimangono di proprietà di una o più persone fisiche o giuridiche durante tutta la fase di allevamento o di coltura, fino alla raccolta compresa, esclusa la raccolta o la cattura ai fini del consumo umano di animali acquatici selvatici che sono in seguito detenuti temporaneamente senza essere nutriti in attesa di essere abbattuti;
7) «animali di acquacoltura»: animali acquatici oggetto di acquacoltura;
8) «animali selvatici»: animali diversi dagli animali detenuti;
9) «pollame»: volatili allevati o tenuti in cattività per:
a)
la produzione di:
i)
carni;
ii)
uova per il consumo;
iii)
altri prodotti;
b)
il ripopolamento di selvaggina da penna;
c)
la finalità della riproduzione dei volatili utilizzata per i tipi di produzione di cui alle lettere a) e b);
10) «volatili in cattività»: i volatili diversi dal pollame tenuti in cattività per qualsiasi ragione diversa da quelle di cui al punto 9, compresi quelli detenuti per mostre, gare, esposizioni, competizioni, riproduzione o vendita;
11) «animale da compagnia»: un animale detenuto delle specie elencate nell'allegato I, tenuto a fini privati non commerciali.
12) «detentore di animali da compagnia»: una persona fisica e può includere un proprietario di animali da compagnia, che detiene un animale da compagnia;
13) «proprietario di animali da compagnia»: la persona fisica indicata come il proprietario nel documento di identificazione di cui all', lettera c), all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, lettera c), e all', paragrafo 2;
14) «movimento a carattere non commerciale»: qualsiasi movimento di un animale da compagnia che accompagna il suo proprietario e che
a)
non ha come scopo la vendita o altra forma di passaggio di proprietà dell'animale da compagnia in oggetto; e
b)
fa parte del movimento del proprietario dell'animale da compagnia
i)
sotto la sua diretta responsabilità; o
ii)
sotto la responsabilità di una persona autorizzata, nel caso in cui l'animale da compagnia sia fisicamente separato dal suo proprietario;
15) «persona autorizzata»: una persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario dell'animale da compagnia a provvedere per suo conto al movimento a carattere non commerciale dell'animale da compagnia;
16) «malattia»: la presenza di infezioni e infestazioni negli animali, con o senza manifestazioni cliniche o patologiche, causata da uno o più agenti patogeni;
17) «agente patogeno»: un patogeno trasmissibile agli animali o all'uomo in grado di provocare una malattia negli animali;
18) «malattie elencate»: malattie elencate conformemente all', paragrafo 1;
19) «profilo della malattia»: i criteri di una malattia di cui all', lettera a);
20) «specie elencata»: specie animale o gruppo di specie animali elencati in conformità all', paragrafo 2, o, nel caso di malattie emergenti, specie animalie o gruppo di specie animali che soddisfa i criteri per le specie elencate di cui all', paragrafo 2;
21) «pericolo»: un agente patogeno in un animale o un prodotto o una condizione di un animale o un prodotto che potrebbe avere un effetto nocivo sulla salute umana o animale;
22) «rischio»: la probabilità dell'insorgenza e la probabile entità delle conseguenze biologiche ed economiche di un effetto nocivo per la sanità animale o pubblica;
23) «biosicurezza»: l'insieme delle misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie a, da o in:
a)
una popolazione animale, o
b)
uno stabilimento, una zona, un compartimento, un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito, struttura o locale;
24) «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari;
25) «trasportatore»: un operatore che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi;
26) «professionista degli animali»: una persona fisica o giuridica che di professione si occupa di animali o di prodotti, diversa dagli operatori o dai veterinari;
27) «stabilimento»: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente, esclusi:
a)
le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia;
b)
gli ambulatori o le cliniche veterinarie;
28) «materiale germinale»:
a)
sperma, ovociti ed embrioni destinati alla riproduzione artificiale;
b)
uova da cova;
29) «prodotti di origine animale»:
a)
alimenti di origine animale, compresi miele e sangue;
b)
molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano; e
c)
animali diversi da quelli di cui alla lettera b) destinati ad essere forniti vivi al consumatore finale, che vanno trattati conformemente a tale utilizzo;
30) «sottoprodotti di origine animale»: corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti dagli animali, che non sono destinati al consumo umano, escluso il materiale germinale;
31) «prodotti derivati»: prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi della lavorazione dei sottoprodotti di origine animale;
32) «prodotti»:
a)
materiale germinale;
b)
prodotti di origine animale;
c)
sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale;
33) «controllo ufficiale»: qualsiasi forma di controllo eseguito dall'autorità competente al fine di verificare la conformità al presente regolamento;
34) «stato sanitario»: lo stato rispetto alle malattie elencate pertinenti per una determinata specie elencata:
a)
di un animale;
b)
di animali in:
i)
un'unità epidemiologica,
ii)
uno stabilimento;
iii)
una zona;
iv)
un compartimento;
v)
uno Stato membro;
vi)
un paese terzo o un territorio;
35) «zona»:
a)
per gli animali terrestri, un'area di uno Stato membro, di un paese terzo o di un territorio con una delimitazione geografica precisa, che ospita una sottopopolazione animale caratterizzata da un proprio stato sanitario rispetto a una o più malattie specifiche oggetto di adeguate misure di sorveglianza, controllo delle malattie e biosicurezza;
b)
per gli animali acquatici, un sistema idrologico contiguo, caratterizzato da un proprio stato sanitario rispetto a una o più malattie specifiche, che forma un'area come descritta in una dei punti seguenti:
i)
un intero bacino idrografico dalla sorgente di un corso d'acqua all'estuario o lago;
ii)
più di un bacino idrografico;
iii)
parte di un bacino idrografico dalla sorgente di un corso d'acqua ad una barriera che impedisce l'introduzione di una o più malattie specifiche;
iv)
parte di una zona costiera con una delimitazione geografica precisa;
v)
un estuario con una delimitazione geografica precisa;
36) «bacino idrografico»: un territorio o un bacino delimitato da elementi naturali quali colline o montagne, in cui scorre tutta l'acqua di dilavamento;
37) «compartimento»: una sottopopolazione animale ospitata in uno o più stabilimenti e, nel caso degli animali acquatici, in uno o più impianti di acquacoltura, con un sistema comune di gestione della biosicurezza, e caratterizzata da un proprio stato sanitario rispetto a una o più malattie specifiche, oggetto di adeguate misure di sorveglianza, controllo delle malattie e biosicurezza;
38) «quarantena»: il mantenimento di animali in isolamento senza contatto diretto o indiretto con animali che si trovano al di fuori dell'unità epidemiologica, al fine di impedire la diffusione di una o più malattie specifiche mentre gli animali in isolamento sono tenuti sotto osservazione per un periodo definito e, se del caso, sottoposti a prove e oggetto di cure;
39) «unità epidemiologica»: un gruppo di animali con la stessa probabilità di esposizione ad un agente patogeno;
40) «focolaio»: la presenza confermata ufficialmente di una malattia elencata o di una malattia emergente in uno o più animali in uno stabilimento o in un altro luogo in cui sono detenuti o si trovano animali;
41) «zona soggetta a restrizioni»: una zona in cui si applicano restrizioni ai movimenti di taluni animali o prodotti e altre misure di controllo delle malattie, al fine di prevenire la diffusione di una malattia particolare ad aree cui non si applicano restrizioni; una zona soggetta a restrizioni può, se del caso, comprendere zone di protezione e di sorveglianza;
42) «zona di protezione»: una zona che circonda e comprende il luogo di un focolaio, in cui si applicano misure di controllo volte ad impedire la diffusione della malattia al di là della stessa;
43) «zona di sorveglianza»: una zona, istituita attorno alla zona di protezione, dove si applicano misure di controllo volte ad impedire la diffusione della malattia al di là della zona di protezione;
44) «uova da cova»: le uova, deposte dal pollame o dai volatili in cattività, destinate all'incubazione;
45) «ungulati»: gli animali di cui all'allegato III;
46) «stabilimento di materiale germinale»:
a)
in relazione allo sperma, uno stabilimento in cui lo sperma è raccolto, prodotto, trasformato o immagazzinato;
b)
in relazione agli ovociti e agli embrioni, un gruppo di professionisti o una struttura sottoposti al controllo di un veterinario del gruppo, competente per la raccolta, la produzione, il trattamento e lo stoccaggio degli ovociti e degli embrioni;
c)
in relazione alle uova da cova, un incubatoio;
47) «incubatoio»: uno stabilimento la cui attività consiste nella raccolta, nello stoccaggio, nell'incubazione e nella schiusa di uova per la fornitura di:
a)
uova da cova;
b)
pulcini di un giorno o neonati di altre specie;
48) «stabilimento confinato»: qualsiasi stabilimento permanente, situato in una zona geografica circoscritta, creato su base volontaria e riconosciuto al fine dei movimenti, in cui gli animali sono:
a)
detenuti o allevati ai fini della partecipazione a mostre, per scopi educativi, di conservazione della specie o di ricerca;
b)
confinati e separati dall'ambiente circostante; e
c)
oggetto di sorveglianza sanitaria e di misure di biosicurezza;
49) «operazione di raccolta»: la raccolta di animali terrestri detenuti da più di uno stabilimento per un periodo più breve del periodo di permanenza richiesto per la specie animale in oggetto;
50) «periodo di permanenza»: il periodo minimo necessario per garantire che un animale che è stato introdotto in uno stabilimento non presenti uno stato sanitario inferiore rispetto agli animali di tale stabilimento;
51) «Traces»: il sistema informatico veterinario integrato dotato di un'unica architettura di cui alle decisioni 2003/24/CE e 2004/292/CE;
52) «stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie»: un'impresa alimentare riconosciuta conformemente all';
53) «veterinario ufficiale»: un veterinario autorizzato dall'autorità competente e adeguatamente qualificato per eseguire le attività ufficiali conformemente al presente regolamento;
54) «veterinario ufficiale in un paese terzo o territorio»: un veterinario di un paese terzo o territorio corrispondente a un veterinario ufficiale di cui al punto 53;
55) «autorità competente»: l'autorità veterinaria centrale di uno Stato membro responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali conformemente al presente regolamento, ovvero qualsiasi altra autorità cui è stata delegatatale responsabilità;
56) «autorità competente di un paese terzo o territorio»: l'autorità di un paese terzo o territorio corrispondente alle autorità competenti di cui al punto 55.
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