Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 ago 2006
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a) «pollame»: polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (Ratitae), allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, per la produzione di carne o di uova destinate al consumo o al ripopolamento della selvaggina da penna; b) «uova da cova»: le uova destinate all’incubazione prodotte dal pollame quale definito alla lettera a); c) «pulcini di un giorno»: tutto il pollame di meno di 72 ore, non ancora nutrito. Le anatre di Barberia (Cairina moschata) e i loro ibridi possono però essere nutriti; d) «pollame riproduttore»: i volatili di 72 ore o più, destinati alla produzione di uova da cova; e) «pollame da reddito»: i volatili di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne e/o di uova destinate al consumo o al ripopolamento della selvaggina da penna; f) «allevamento (flock)»: tutto il pollame della medesima qualifica sanitaria, tenuto negli stessi locali o nello stesso recinto e che costituisca un’unica unità epidemiologica. Nel caso del pollame allevato al chiuso, questa definizione comprende tutti i volatili che condividono la stessa cubatura d’aria; g) «stabilimento»: l’impianto o la parte di impianto situati in uno stesso luogo e destinati a uno o più dei seguenti settori di attività: i) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore; ii) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito; iii) stabilimento di allevamento: — lo stabilimento per l’allevamento di pollame riproduttore, la cui attività consiste nell’allevamento di pollame riproduttore prima dello stadio riproduttivo, oppure — lo stabilimento per l’allevamento di pollame da reddito, la cui attività consiste nell’allevamento di pollame da reddito ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova; h) «incubatoio»: lo stabilimento la cui attività consiste nell’incubazione e schiusa di uova e nella fornitura di pulcini di un giorno; i) «veterinario abilitato»: il veterinario che, su incarico e sotto la responsabilità dell’autorità veterinaria competente, effettua in un dato stabilimento i controlli previsti dalla presente decisione; j) «carni»: le parti commestibili dei seguenti animali: i) pollame, termine con cui — per quanto riguarda le carni — vengono designati i volatili d’allevamento, compresi i volatili allevati come animali domestici senza essere considerati tali, ad eccezione dei ratiti; ii) selvaggina da penna selvatica oggetto di attività venatorie ai fini del consumo umano; iii) ratiti; k) «carni separate meccanicamente» o «CSM»: il prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disossamento o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modifica della struttura delle fibre muscolari; l) «carni macinate»: le carni disossate che sono state sottoposte a macinazione in frammenti e contengono meno dell’1 % di sale; m) «uova esenti da organismi patogeni specifici»: le uova da cova ottenute da «allevamenti di polli esenti da organismi patogeni specifici» secondo quanto descritto nella Farmacopea europea, e destinate esclusivamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici.
Storico versioni

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