Art. 2
Definizioni
In vigore dal 28 ago 2006
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«pollame»: polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (Ratitae), allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, per la produzione di carne o di uova destinate al consumo o al ripopolamento della selvaggina da penna;
b)
«uova da cova»: le uova destinate all’incubazione prodotte dal pollame quale definito alla lettera a);
c)
«pulcini di un giorno»: tutto il pollame di meno di 72 ore, non ancora nutrito. Le anatre di Barberia (Cairina moschata) e i loro ibridi possono però essere nutriti;
d)
«pollame riproduttore»: i volatili di 72 ore o più, destinati alla produzione di uova da cova;
e)
«pollame da reddito»: i volatili di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne e/o di uova destinate al consumo o al ripopolamento della selvaggina da penna;
f)
«allevamento (flock)»: tutto il pollame della medesima qualifica sanitaria, tenuto negli stessi locali o nello stesso recinto e che costituisca un’unica unità epidemiologica. Nel caso del pollame allevato al chiuso, questa definizione comprende tutti i volatili che condividono la stessa cubatura d’aria;
g)
«stabilimento»: l’impianto o la parte di impianto situati in uno stesso luogo e destinati a uno o più dei seguenti settori di attività:
i)
stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore;
ii)
stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;
iii)
stabilimento di allevamento:
—
lo stabilimento per l’allevamento di pollame riproduttore, la cui attività consiste nell’allevamento di pollame riproduttore prima dello stadio riproduttivo, oppure
—
lo stabilimento per l’allevamento di pollame da reddito, la cui attività consiste nell’allevamento di pollame da reddito ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova;
h)
«incubatoio»: lo stabilimento la cui attività consiste nell’incubazione e schiusa di uova e nella fornitura di pulcini di un giorno;
i)
«veterinario abilitato»: il veterinario che, su incarico e sotto la responsabilità dell’autorità veterinaria competente, effettua in un dato stabilimento i controlli previsti dalla presente decisione;
j)
«carni»: le parti commestibili dei seguenti animali:
i)
pollame, termine con cui — per quanto riguarda le carni — vengono designati i volatili d’allevamento, compresi i volatili allevati come animali domestici senza essere considerati tali, ad eccezione dei ratiti;
ii)
selvaggina da penna selvatica oggetto di attività venatorie ai fini del consumo umano;
iii)
ratiti;
k)
«carni separate meccanicamente» o «CSM»: il prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disossamento o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modifica della struttura delle fibre muscolari;
l)
«carni macinate»: le carni disossate che sono state sottoposte a macinazione in frammenti e contengono meno dell’1 % di sale;
m)
«uova esenti da organismi patogeni specifici»: le uova da cova ottenute da «allevamenti di polli esenti da organismi patogeni specifici» secondo quanto descritto nella Farmacopea europea, e destinate esclusivamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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