Art. 2

Definizioni

In vigore dal 8 feb 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1)   «macello»: un macello quale definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004; 2)   «azienda di provenienza»: l'ultima azienda in cui gli animali sono stati allevati. Nel caso dei cervidi semi addomesticati quali definiti all'allegato I, punto 2, lettera q), del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), sono compresi i raggruppamenti volti a selezionare gli animali per la macellazione; 3)   «zona di produzione»: una zona di produzione quale definita all'allegato I, punto 2.5, del regolamento (CE) n. 853/2004; 4)   «zona di stabulazione»: una zona di stabulazione quale definita all'allegato I, punto 2.6, del regolamento (CE) n. 853/2004; 5)   «personale designato dalle autorità competenti»: le persone, diverse dall'assistente ufficiale e dal veterinario ufficiale, che dispongono delle qualifiche in conformità al presente regolamento per assumere tale funzione nei laboratori di sezionamento e cui le autorità competenti assegnano compiti specifici; 6)   «analisi del rischio»: un'analisi del rischio quale definita all', punto 10, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); 7)   «laboratorio di sezionamento»: un laboratorio di sezionamento quale definito all'allegato I, punto 1.17, del regolamento (CE) n. 853/2004; 8)   «pollame»: il pollame quale definito all'allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004; 9)   «lagomorfi»: i lagomorfi quali definiti all'allegato I, punto 1.4, del regolamento (CE) n. 853/2004; 10)   «operatore del settore alimentare»: un operatore del settore alimentare quale definito all', punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002; 11)   «ungulati domestici»: gli ungulati domestici quali definiti all'allegato I, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 853/2004; 12)   «carne»: la carne quale definita all'allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 13)   «selvaggina d'allevamento»: la selvaggina d'allevamento quale definita all'allegato I, punto 1.6, del regolamento (CE) n. 853/2004; 14)   «consumatore finale»: un consumatore finale quale definito all', punto 18, del regolamento (CE) n. 178/2002; 15)   «commercio al dettaglio»: il commercio al dettaglio quale definito all', punto 7, del regolamento (CE) n. 178/2002; 16)   «stabilimento»: uno stabilimento quale definito all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004; 17)   «macello a capacità limitata»: un macello designato dalle autorità competenti sulla base di un'analisi del rischio e nel quale si effettua la macellazione solo durante una parte della giornata lavorativa oppure durante l'intera giornata lavorativa ma non in tutti i giorni lavorativi della settimana; 18)   «stabilimento per la lavorazione della selvaggina a capacità limitata»: uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina designato dalle autorità competenti sulla base di un'analisi del rischio e nel quale si effettua la lavorazione della selvaggina solo durante una parte della giornata lavorativa oppure durante l'intera giornata lavorativa ma non in tutti i giorni lavorativi della settimana; 19)   «unità di bestiame»: un'unità di bestiame quale definita all'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1099/2009; 20)   «selvaggina selvatica piccola»: la selvaggina selvatica piccola quale definita all'allegato I, punto 1.7, del regolamento (CE) n. 853/2004; 21)   «stabilimento per la lavorazione della selvaggina»: un centro di lavorazione della selvaggina quale definito all'allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004; 22)   «centro di spedizione»: un centro di spedizione quale definito all'allegato I, punto 2.7, del regolamento (CE) n. 853/2004; 23)   «molluschi bivalvi»: molluschi bivalvi quali definiti all'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 24)   «trasformazione»: un trattamento quale definito all', paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004; 25)   «visceri»: i visceri quali definiti all'allegato I, punto 1.12, del regolamento (CE) n. 853/2004; 26)   «produzione primaria»: la produzione primaria quale definita all', punto 17, del regolamento (CE) n. 178/2002; 27)   «azienda di produzione del latte»: un'azienda di produzione del latte quale definita all'allegato I, punto 4.2, del regolamento (CE) n. 853/2004.
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