Art. 2
Definizioni
In vigore dal 8 feb 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «macello»: un macello quale definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004;
2) «azienda di provenienza»: l'ultima azienda in cui gli animali sono stati allevati. Nel caso dei cervidi semi addomesticati quali definiti all'allegato I, punto 2, lettera q), del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), sono compresi i raggruppamenti volti a selezionare gli animali per la macellazione;
3) «zona di produzione»: una zona di produzione quale definita all'allegato I, punto 2.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
4) «zona di stabulazione»: una zona di stabulazione quale definita all'allegato I, punto 2.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;
5) «personale designato dalle autorità competenti»: le persone, diverse dall'assistente ufficiale e dal veterinario ufficiale, che dispongono delle qualifiche in conformità al presente regolamento per assumere tale funzione nei laboratori di sezionamento e cui le autorità competenti assegnano compiti specifici;
6) «analisi del rischio»: un'analisi del rischio quale definita all', punto 10, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
7) «laboratorio di sezionamento»: un laboratorio di sezionamento quale definito all'allegato I, punto 1.17, del regolamento (CE) n. 853/2004;
8) «pollame»: il pollame quale definito all'allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
9) «lagomorfi»: i lagomorfi quali definiti all'allegato I, punto 1.4, del regolamento (CE) n. 853/2004;
10) «operatore del settore alimentare»: un operatore del settore alimentare quale definito all', punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002;
11) «ungulati domestici»: gli ungulati domestici quali definiti all'allegato I, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
12) «carne»: la carne quale definita all'allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
13) «selvaggina d'allevamento»: la selvaggina d'allevamento quale definita all'allegato I, punto 1.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;
14) «consumatore finale»: un consumatore finale quale definito all', punto 18, del regolamento (CE) n. 178/2002;
15) «commercio al dettaglio»: il commercio al dettaglio quale definito all', punto 7, del regolamento (CE) n. 178/2002;
16) «stabilimento»: uno stabilimento quale definito all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004;
17) «macello a capacità limitata»: un macello designato dalle autorità competenti sulla base di un'analisi del rischio e nel quale si effettua la macellazione solo durante una parte della giornata lavorativa oppure durante l'intera giornata lavorativa ma non in tutti i giorni lavorativi della settimana;
18) «stabilimento per la lavorazione della selvaggina a capacità limitata»: uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina designato dalle autorità competenti sulla base di un'analisi del rischio e nel quale si effettua la lavorazione della selvaggina solo durante una parte della giornata lavorativa oppure durante l'intera giornata lavorativa ma non in tutti i giorni lavorativi della settimana;
19) «unità di bestiame»: un'unità di bestiame quale definita all'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1099/2009;
20) «selvaggina selvatica piccola»: la selvaggina selvatica piccola quale definita all'allegato I, punto 1.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
21) «stabilimento per la lavorazione della selvaggina»: un centro di lavorazione della selvaggina quale definito all'allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004;
22) «centro di spedizione»: un centro di spedizione quale definito all'allegato I, punto 2.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
23) «molluschi bivalvi»: molluschi bivalvi quali definiti all'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
24) «trasformazione»: un trattamento quale definito all', paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004;
25) «visceri»: i visceri quali definiti all'allegato I, punto 1.12, del regolamento (CE) n. 853/2004;
26) «produzione primaria»: la produzione primaria quale definita all', punto 17, del regolamento (CE) n. 178/2002;
27) «azienda di produzione del latte»: un'azienda di produzione del latte quale definita all'allegato I, punto 4.2, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Storico versioni
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