Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 8 feb 2019
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 sui prodotti di origine animale.
Tali norme specifiche comprendono:
a)
i criteri e le condizioni per determinare:
i)
quando in taluni macelli l'ispezione ante mortem può essere effettuata sotto la supervisione o sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale;
ii)
quando l'ispezione ante mortem può essere effettuata al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza;
iii)
quando l'ispezione ante mortem può essere effettuata presso l'azienda di provenienza;
iv)
le garanzie che devono sussistere per l'esecuzione delle ispezioni post mortem e delle attività di audit sotto la responsabilità del veterinario ufficiale di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2017/625;
v)
le deroghe all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione in relazione ai pettinidi, ai gasteropodi marini e agli oloturoidei;
vi)
quando i controlli ufficiali presso i laboratori di sezionamento possono essere effettuati da personale designato dalle autorità competenti a tale scopo e adeguatamente formato;
b)
l'istituzione di deroghe specifiche riguardo al Rangifer tarandus tarandus, al Lagopus lagopus e al Lagopus mutus al fine di consentire la continuazione di antiche usanze e prassi tradizionali e locali;
c)
la definizione di prescrizioni minime specifiche, comprese prescrizioni in materia di formazione dei veterinari ufficiali, degli assistenti ufficiali e del personale designato dalle autorità competenti, volte ad assicurare l'esecuzione adeguata dei compiti di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/625;
d)
la definizione di adeguate prescrizioni minime in materia di formazione del personale del macello che fornisce assistenza nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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