Questo termine è definito da 7 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
una zona di produzione quale definita all'allegato I, punto 2.5, del regolamento (CE) n. 853/2004
Fonte: reg-2019-03-15-627 — art. 2 →il luogo di produzione come definito nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n
Fonte: dec-2007-05-25-365 — art. 1 →una zona di produzione quale definita all'allegato I, punto 2.5, del regolamento (CE) n. 853/2004
Fonte: reg-2019-02-08-624 — art. 2 →zona di produzione quale definita all’allegato I, punto 2.5, del regolamento (CE) n. 853/2004
Fonte: reg-2022-09-06-2292 — art. 2 →zona di produzione quale definita all'allegato I, punto 2.5, del regolamento (CE) n. 853/2004
Fonte: reg-2019-03-04-625 — art. 2 →zona di produzione quale definita all'allegato I, punto 2.5, del regolamento (CE) n. 853/2004
Fonte: reg-2019-04-08-628 — art. 2 →le parti di acqua dolce, di mare, di laguna, di estuario o di litorale dove si trovano banchi naturali di molluschi oppure luoghi utilizzati per la coltivazione di molluschi e da cui questi sono raccolti
Fonte: dir-2006-10-24-88 — art. 3 →