Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
la zona di bilanciamento come definita all'articolo 2, punto 58), della direttiva (UE) 2024/1788
Fonte: reg-2024-06-13-1789 — art. 2 →il sistema al quale si applica un dato regime di bilanciamento, che include il sistema di trasporto e può includere gli interi sistemi di distribuzione o parte di essi
Fonte: dir-2024-06-13-1788 — art. 2 →