Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 giu 2024
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1)
«gas naturale»: gas costituito principalmente di metano, incluso biometano, o altri tipi di gas, che può essere iniettato nel sistema del gas naturale e trasportato attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;
2)
«gas rinnovabile»: il biogas ai sensi dell’, punto 28), della direttiva (UE) 2018/2001, incluso il biogas che è stato trasformato in biometano e i combustibili rinnovabili di origine non biologica ai sensi dell’, punto 36), della medesima direttiva;
3)
«sistema del gas naturale»: il sistema di infrastrutture, tra cui gasdotti, terminali per il gas naturale liquefatto (GNL) e impianti di stoccaggio del gas naturale, adibito al trasporto di gas naturale;
4)
«sistema dell’idrogeno»: il sistema di infrastrutture, tra cui reti dell’idrogeno, impianti di stoccaggio dell’idrogeno e terminali dell’idrogeno, che contengono idrogeno a elevato grado di purezza;
5)
«impianto di stoccaggio dell’idrogeno»: l’impianto utilizzato per stoccare idrogeno a elevato grado di purezza:
a)
compresa la parte del terminale dell’idrogeno utilizzata per lo stoccaggio, ma a esclusione della parte utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori delle reti dell’idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;
b)
compresi gli impianti di stoccaggio dell’idrogeno di grandi dimensioni, in particolare quelli sotterranei, ma a esclusione delle strutture più piccole e facilmente replicabili;
6)
«gestore dell’impianto di stoccaggio dell’idrogeno»: la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio dell’idrogeno ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio dell’idrogeno;
7)
«linepack di idrogeno»: lo stoccaggio di idrogeno a elevato grado di purezza mediante compressione nelle reti dell’idrogeno, a esclusione degli impianti riservati ai gestori delle reti dell’idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;
8)
«terminale dell’idrogeno»: l’impianto adibito allo scarico e alla trasformazione dell’idrogeno liquido o dell’ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell’idrogeno o nel sistema del gas naturale o alla liquefazione dell’idrogeno gassoso e al suo carico, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di trasformazione e la successiva iniezione nella rete dell’idrogeno; sono escluse le parti del terminale dell’idrogeno utilizzate per lo stoccaggio;
9)
«gestore del terminale dell’idrogeno»: la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di scarico e trasformazione dell’idrogeno liquido o dell’ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell’idrogeno o nel sistema del gas naturale o di liquefazione e carico dell’idrogeno gassoso e che è responsabile della gestione di un terminale dell’idrogeno;
10)
«qualità dell’idrogeno»: la purezza dell’idrogeno e i contaminanti in esso contenuti, in linea con le norme sulla qualità dell’idrogeno applicabili al sistema dell’idrogeno;
11)
«idrogeno a basse emissioni di carbonio»: l’idrogeno il cui contenuto energetico deriva da fonti non rinnovabili e che rispetta la soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 % rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili rinnovabili di origine non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato, adottata a norma dell’articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001;
12)
«gas a basse emissioni di carbonio»: la parte di combustibili gassosi nei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell’, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001, l’idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 % rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell’articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001;
13)
«combustibili a basse emissioni di carbonio»: i carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell’, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001, l’idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici liquidi e gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 % rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell’articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001;
14)
«impresa di idrogeno»: la persona fisica o giuridica, a esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, fornitura, acquisto o stoccaggio di idrogeno o gestione di un terminale dell’idrogeno, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;
15)
«impresa di gas naturale»: la persona fisica o giuridica, a esclusione dei clienti finali, che svolge la funzione di produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;
16)
«rete di gasdotti a monte»: il gasdotto o la rete di gasdotti gestiti o costruiti quale parte di un impianto di produzione di petrolio o gas naturale, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali impianti fino a un impianto o terminale di trattamento oppure a un terminale costiero di approdo;
17)
«trasporto»: il trasporto di gas naturale finalizzato alla consegna ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti a monte e diversa dalla parte dei gasdotti ad alta pressione utilizzati principalmente nell’ambito della distribuzione locale del gas naturale, a esclusione della fornitura;
18)
«gestore del sistema di trasporto»: la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale;
19)
«distribuzione»: il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per le consegne ai clienti, a esclusione della fornitura;
20)
«gestore del sistema di distribuzione»: la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione di gas naturale ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale;
21)
«rete dell’idrogeno»: la rete di condotte onshore e offshore usate per il trasporto di idrogeno a elevato grado di purezza finalizzato alla consegna ai clienti, a esclusione della fornitura;
22)
«trasporto dell’idrogeno»: il trasporto o la distribuzione di idrogeno finalizzato alla consegna ai clienti attraverso una rete dell’idrogeno, a esclusione della fornitura;
23)
«rete di trasporto dell’idrogeno»: la rete di condotte per il trasporto dell’idrogeno a elevato grado di purezza, in particolare una rete che comprende gli interconnettori di idrogeno o che è direttamente collegata agli impianti di stoccaggio dell’idrogeno, ai terminali dell’idrogeno o a due o più interconnettori di idrogeno o che serve in primo luogo a trasportare l’idrogeno verso altre reti dell’idrogeno, verso gli impianti di stoccaggio dell’idrogeno o verso i terminali dell’idrogeno, senza escludere la possibilità che tali reti siano finalizzate all’approvvigionamento diretto dei clienti allacciati;
24)
«rete di distribuzione dell’idrogeno»: la rete di condotte per il trasporto locale o regionale di idrogeno a elevato grado di purezza, finalizzata in primo luogo all’approvvigionamento diretto dei clienti allacciati, che non comprende gli interconnettori di idrogeno e che non è direttamente collegata né agli impianti di stoccaggio dell’idrogeno né ai terminali dell’idrogeno, a meno che la rete in questione non fosse un sistema di distribuzione del gas naturale al 4 agosto 2024 e sia stata parzialmente o totalmente riconvertita per il trasporto di idrogeno, né a due o più interconnettori di idrogeno;
25)
«gestore della rete dell’idrogeno»: la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto dell’idrogeno ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete dell’idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell’idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;
26)
«gestore della rete di trasporto dell’idrogeno»: la persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo di una rete di trasporto dell’idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell’idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;
27)
«gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno»: la persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo di una rete di distribuzione dell’idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell’idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;
28)
«fornitura»: la vendita ai clienti, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il GNL, o di idrogeno, anche sotto forma di vettori di idrogeno organico liquido o idrogeno liquido e di derivati dell’idrogeno tra cui l’ammoniaca o il metanolo;
29)
«impresa fornitrice»: la persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;
30)
«fornitore di ultima istanza»: il fornitore designato per rilevare la fornitura di gas naturale ai clienti di un fornitore che ha cessato l’attività;
31)
«impianto di stoccaggio del gas naturale»: l’impianto utilizzato per lo stoccaggio del gas naturale, di proprietà di o gestito da un’impresa di gas naturale, compresa la parte degli impianti GNL utilizzata per lo stoccaggio del gas naturale, a esclusione della porzione utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
32)
«gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale»: la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio del gas naturale ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio del gas naturale;
33)
«impianto GNL»: il terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o per l’importazione, lo scarico e la rigassificazione di GNL, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto, a esclusione delle parti dei terminali GNL utilizzate per lo stoccaggio;
34)
«gestore del sistema GNL»: la persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell’importazione, dello scarico e della rigassificazione di GNL e responsabile della gestione di un impianto GNL;
35)
«sistema»: le reti di trasporto, le reti di distribuzione, gli impianti GNL o gli impianti di stoccaggio del gas naturale di proprietà di o gestiti da un’impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e al GNL;
36)
«servizi ausiliari»: tutti i servizi necessari per l’accesso e il funzionamento delle reti di trasporto, delle reti di distribuzione, degli impianti GNL o degli impianti di stoccaggio del gas naturale, compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione e l’iniezione di gas inerte, a esclusione degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
37)
«linepack di gas naturale»: lo stoccaggio del gas naturale mediante compressione nei sistemi di trasporto e di distribuzione, a esclusione degli impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
38)
«sistema interconnesso»: il complesso di sistemi tra loro collegati;
39)
«interconnettore»: il gasdotto di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri o un gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;
40)
«interconnettore di idrogeno»: la rete dell’idrogeno che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare le reti nazionali dell’idrogeno di tali Stati membri o una rete dell’idrogeno tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;
41)
«linea diretta»: il gasdotto per il gas naturale complementare al sistema interconnesso;
42)
«impresa di gas naturale integrata»: l’impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;
43)
«impresa verticalmente integrata»: l’impresa di gas naturale o il gruppo di imprese di gas naturale o l’impresa di idrogeno o il gruppo di imprese di idrogeno in cui la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo e in cui l’impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, trasporto dell’idrogeno, gestione di terminali dell’idrogeno, GNL o stoccaggio di gas naturale o di idrogeno, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale o di idrogeno;
44)
«impresa orizzontalmente integrata»: l’impresa che svolge almeno una delle funzioni di produzione, trasporto, distribuzione, fornitura o stoccaggio di gas naturale, nonché un’altra attività che non rientra nel settore del gas naturale;
45)
«impresa collegata»: l’impresa affiliata ai sensi dell’, punto 12), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (38) o l’impresa appartenente agli stessi soci;
46)
«utente del sistema»: la persona fisica o giuridica che rifornisce di gas naturale o idrogeno il sistema o è rifornita dal sistema;
47)
«cliente»: il cliente grossista o finale di gas naturale o di idrogeno o l’impresa di gas naturale o di idrogeno che acquista gas naturale o idrogeno;
48)
«cliente civile»: il cliente che acquista gas naturale o idrogeno per il proprio consumo domestico;
49)
«cliente non civile»: il cliente che acquista gas naturale o idrogeno non destinato al proprio uso domestico;
50)
«cliente finale»: il cliente che acquista gas naturale o idrogeno per uso proprio;
51)
«cliente grossista»: la persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto o dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale o idrogeno a scopo di rivendita all’interno o all’esterno del sistema in cui è stabilita;
52)
«microimpresa», «piccola impresa» o «media impresa»: una microimpresa, piccola impresa o media impresa ai sensi dell’allegato, , della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (39);
53)
«contratto di fornitura di gas»: il contratto di fornitura di gas naturale o di idrogeno, a esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale;
54)
«strumento derivato sul gas naturale»: lo strumento finanziario di cui all’allegato I, sezione C, punto 5, 6 o 7, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (40), collegato al gas naturale;
55)
«controllo»: i diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa, in particolare attraverso:
a)
diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un’impresa;
b)
diritti o contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un’impresa;
56)
«contratto a lungo termine»: il contratto di fornitura di gas di durata superiore a un anno;
57)
«sistema di entrata-uscita»: un modello di accesso per il gas naturale o l’idrogeno in cui gli utenti del sistema prenotano diritti di capacità in modo indipendente ai punti di entrata e di uscita, che include il sistema di trasporto e può includere l’intero sistema di distribuzione o parte di esso, o le reti dell’idrogeno;
58)
«zona di bilanciamento»: il sistema al quale si applica un dato regime di bilanciamento, che include il sistema di trasporto e può includere gli interi sistemi di distribuzione o parte di essi;
59)
«punto di scambio virtuale»: il punto commerciale non fisico all’interno di un sistema di entrata-uscita presso il quale il gas naturale o l’idrogeno sono scambiati tra venditore e acquirente senza bisogno di prenotare capacità;
60)
«utente della rete»: il cliente o il potenziale cliente del gestore del sistema o lo stesso gestore del sistema, nella misura in cui per tale gestore sia necessario svolgere le sue funzioni in relazione al trasporto di gas naturale o idrogeno;
61)
«punto di entrata»: il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete che dà accesso al sistema di entrata-uscita;
62)
«punto di uscita»: il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete che consente il flusso di gas in uscita dal sistema di entrata-uscita;
63)
«punto di interconnessione»: il punto fisico o virtuale che collega sistemi di entrata-uscita adiacenti o che collega un sistema di entrata-uscita con un interconnettore, nella misura in cui tale punto è soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete;
64)
«punto di interconnessione virtuale»: due o più punti di interconnessione che collegano gli stessi due sistemi adiacenti di entrata-uscita integrati tra loro al fine di fornire un unico servizio di capacità;
65)
«partecipante al mercato»: la persona fisica o giuridica che acquista, vende o produce gas naturale o idrogeno o che gestisce servizi di stoccaggio, anche attraverso la trasmissione di ordini di compravendita su uno o più mercati del gas naturale o dell’idrogeno, compresi i mercati di bilanciamento;
66)
«oneri di risoluzione del contratto»: qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori o dai partecipanti al mercato per risolvere un contratto di fornitura di gas o di servizi attinenti;
67)
«oneri per cambio di fornitore»: qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori, dai partecipanti al mercato o dai gestori di sistemi, direttamente o indirettamente, in caso di cambiamento di fornitore o di partecipante al mercato, compresi gli oneri di risoluzione del contratto;
68)
«informazioni di fatturazione»: le informazioni fornite nella fattura al cliente finale, esclusa la richiesta di pagamento;
69)
«contatore convenzionale»: il contatore analogico o elettronico sprovvisto della capacità di trasmettere e ricevere dati;
70)
«sistema di misurazione intelligente»: il sistema elettronico in grado di misurare il gas naturale o l’idrogeno immesso nella rete o il gas naturale o l’idrogeno consumato, fornendo maggiori informazioni rispetto a un dispositivo convenzionale, e in grado di trasmettere e ricevere dati a fini d’informazione, sorveglianza e controllo utilizzando una forma di comunicazione elettronica;
71)
«interoperabilità»: nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, la capacità di due o più reti, sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori dell’energia o delle comunicazioni di interagire e di scambiare e utilizzare informazioni per svolgere le funzioni richieste;
72)
«più recenti disponibili»: nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, dati forniti in un lasso di tempo che corrisponde al più breve periodo di regolazione nel mercato nazionale;
73)
«migliori tecniche disponibili»: nel contesto della protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di misurazione intelligente, le tecniche più efficaci, avanzate e idonee dal punto di vista pratico a fornire in via di principio le condizioni per il rispetto delle norme dell’Unione sulla protezione dei dati e sulla sicurezza;
74)
«povertà energetica»: la povertà energetica ai sensi dell’, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791;
75)
«cliente attivo»: il cliente finale di gas naturale o il gruppo di clienti finali consorziati di gas naturale che:
a)
consuma o immagazzina il gas rinnovabile prodotto:
i)
nei propri locali situati all’interno di un’area delimitata; o
ii)
se consentito dallo Stato membro interessato, in altri locali;
b)
purché le attività in questione non costituiscano la principale attività commerciale o professionale del cliente finale e siano conformi al diritto applicabile alla produzione di gas rinnovabile, in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra:
i)
vende il gas rinnovabile autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale; o
ii)
partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica;
76)
«efficienza energetica al primo posto»: il principio «l’efficienza energetica al primo posto» ai sensi dell’, punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999;
77)
«riconversione»: la riconversione ai sensi dell’, punto 18), del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio (41).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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