Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
l'impianto di stoccaggio del gas naturale come definito all'articolo 2, punto 31), della direttiva (UE) 2024/1788
Fonte: reg-2024-06-13-1789 — art. 2 →l’impianto utilizzato per lo stoccaggio del gas naturale, di proprietà di o gestito da un’impresa di gas naturale, compresa la parte degli impianti GNL utilizzata per lo stoccaggio del gas naturale, a esclusione della porzione utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni
Fonte: dir-2024-06-13-1788 — art. 2 →