Questo termine è definito da 4 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
l'impianto GNL come definito all'articolo 2, punto 33), della direttiva (UE) 2024/1788
Fonte: reg-2024-06-13-1789 — art. 2 →il terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o per l’importazione, lo scarico e la rigassificazione di GNL, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto, a esclusione delle parti dei terminali GNL utilizzate per lo stoccaggio
Fonte: dir-2024-06-13-1788 — art. 2 →terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l’importazione, lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente le parti dei terminali GNL utilizzate per lo stoccaggio
Fonte: reg-2022-12-19-2576 — art. 2 →un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l’importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente le parti dei terminali GNL utilizzati per lo stoccaggio
Fonte: dir-2009-07-13-73 — art. 2 →