Art. 2

Definizioni

In vigore dal 19 dic 2022
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «impresa di gas naturale»: persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni; 2) «impianto GNL»: terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l’importazione, lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente le parti dei terminali GNL utilizzate per lo stoccaggio; 3) «impianto di stoccaggio del gas»: impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di o gestito da un’impresa di gas naturale, compresa la parte degli impianti GNL utilizzata per lo stoccaggio, ma a esclusione della porzione utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni; 4) «prestatore del servizio»: impresa stabilita nell’Unione cui la Commissione ha appaltato, mediante procedura di gara a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l’organizzazione dell’acquisto in comune e l’esecuzione dei compiti indicati all’ del presente regolamento; 5) «strumento informatico»: strumento informatico mediante il quale il prestatore del servizio aggrega la domanda delle imprese di gas naturale e delle imprese consumatrici di gas e reperisce presso i fornitori o produttori di gas naturale l’offerta atta a soddisfare tale domanda aggregata; 6) «negoziazione di GNL»: offerte, offerte d’acquisto o operazioni di compravendita di GNL: a) che specificano la consegna nell’Unione; o b) cui consegue la consegna nell’Unione; o c) nel cui ambito una delle controparti rigassifica il GNL in un terminale nell’Unione; 7) «dati di mercato del GNL»: registrazioni di offerte, offerte d’acquisto o operazioni di negoziazione di GNL, corredate delle corrispondenti informazioni previste all’, paragrafo 1; 8) «operatore di mercato del GNL»: persona fisica o giuridica che negozia GNL, quale che ne sia il luogo di costituzione o il domicilio; 9) «valutazione del prezzo del GNL»: determinazione secondo la metodologia stabilita dall’ACER del prezzo di riferimento giornaliero per la negoziazione di GNL; 10) «parametro di riferimento per il GNL»: determinazione del differenziale tra la valutazione giornaliera del prezzo del GNL e il prezzo di regolamento del contratto future front month sul gas su TTF stabilito da ICE Endex Markets B.V. su base giornaliera; 11) «sede di negoziazione»: una delle strutture seguenti: a) «mercato regolamentato» quale definito all’, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE; b) «sistema multilaterale di negoziazione» quale definito all’, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE; c) «sistema organizzato di negoziazione» quale definito all’, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE; 12) «derivato su energia»: derivato su merci, quale definito all’, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) che è negoziato in una sede di negoziazione, ha per sottostante l’energia elettrica o il gas e la cui scadenza non supera 12 mesi; 13) «autorità competente»: salvo diversa indicazione, autorità competente quale definita all’, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE; 14) «volume critico di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica»: consumo massimo di gas necessario al settore elettrico per garantire l’adeguatezza nel peggiore scenario simulato nella valutazione dell’adeguatezza invernale a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio (17); 15) «cliente protetto»: cliente protetto quale definito all’, punto 5), del regolamento (UE) 2017/1938; 16) «cliente protetto nel quadro della solidarietà»: cliente protetto nel quadro della solidarietà quale definito all’, punto 6), del regolamento (UE) 2017/1938.
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