Art. 2
Definizioni
In vigore dal 19 dic 2022
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«impresa di gas naturale»: persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;
2)
«impianto GNL»: terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l’importazione, lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente le parti dei terminali GNL utilizzate per lo stoccaggio;
3)
«impianto di stoccaggio del gas»: impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di o gestito da un’impresa di gas naturale, compresa la parte degli impianti GNL utilizzata per lo stoccaggio, ma a esclusione della porzione utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
4)
«prestatore del servizio»: impresa stabilita nell’Unione cui la Commissione ha appaltato, mediante procedura di gara a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l’organizzazione dell’acquisto in comune e l’esecuzione dei compiti indicati all’ del presente regolamento;
5)
«strumento informatico»: strumento informatico mediante il quale il prestatore del servizio aggrega la domanda delle imprese di gas naturale e delle imprese consumatrici di gas e reperisce presso i fornitori o produttori di gas naturale l’offerta atta a soddisfare tale domanda aggregata;
6)
«negoziazione di GNL»: offerte, offerte d’acquisto o operazioni di compravendita di GNL:
a)
che specificano la consegna nell’Unione; o
b)
cui consegue la consegna nell’Unione; o
c)
nel cui ambito una delle controparti rigassifica il GNL in un terminale nell’Unione;
7)
«dati di mercato del GNL»: registrazioni di offerte, offerte d’acquisto o operazioni di negoziazione di GNL, corredate delle corrispondenti informazioni previste all’, paragrafo 1;
8)
«operatore di mercato del GNL»: persona fisica o giuridica che negozia GNL, quale che ne sia il luogo di costituzione o il domicilio;
9)
«valutazione del prezzo del GNL»: determinazione secondo la metodologia stabilita dall’ACER del prezzo di riferimento giornaliero per la negoziazione di GNL;
10)
«parametro di riferimento per il GNL»: determinazione del differenziale tra la valutazione giornaliera del prezzo del GNL e il prezzo di regolamento del contratto future front month sul gas su TTF stabilito da ICE Endex Markets B.V. su base giornaliera;
11)
«sede di negoziazione»: una delle strutture seguenti:
a)
«mercato regolamentato» quale definito all’, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;
b)
«sistema multilaterale di negoziazione» quale definito all’, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;
c)
«sistema organizzato di negoziazione» quale definito all’, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE;
12)
«derivato su energia»: derivato su merci, quale definito all’, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) che è negoziato in una sede di negoziazione, ha per sottostante l’energia elettrica o il gas e la cui scadenza non supera 12 mesi;
13)
«autorità competente»: salvo diversa indicazione, autorità competente quale definita all’, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE;
14)
«volume critico di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica»: consumo massimo di gas necessario al settore elettrico per garantire l’adeguatezza nel peggiore scenario simulato nella valutazione dell’adeguatezza invernale a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);
15)
«cliente protetto»: cliente protetto quale definito all’, punto 5), del regolamento (UE) 2017/1938;
16)
«cliente protetto nel quadro della solidarietà»: cliente protetto nel quadro della solidarietà quale definito all’, punto 6), del regolamento (UE) 2017/1938.
Storico versioni
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