Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 lug 2009
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «impresa di gas naturale»: ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni; 2) «rete di gasdotti a monte»: ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti e/o costruiti quale parte di un impianto di produzione di petrolio o gas, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali impianti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo; 3) «trasporto»: il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti «a monte» e diversa dalla parte dei gasdotti ad alta pressione utilizzati principalmente nell’ambito della distribuzione locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura; 4) «gestore del sistema di trasporto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas; 5) «distribuzione»: il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per le consegne ai clienti, ad esclusione della fornitura; 6) «gestore del sistema di distribuzione»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas; 7) «fornitura»: la vendita, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il GNL, ai clienti; 8) «impresa fornitrice»: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura; 9) «impianto di stoccaggio»: un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un’impresa di gas naturale, compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni; 10) «gestore dell’impianto di stoccaggio»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio; 11) «impianto GNL»: un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l’importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente le parti dei terminali GNL utilizzati per lo stoccaggio; 12) «gestore del sistema GNL»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell’importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL e responsabile della gestione di un impianto GNL; 13) «sistema»: reti di trasporto, reti di distribuzione, impianti di GNL e/o impianti di stoccaggio di proprietà e/o gestiti da un’impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e al GNL; 14) «servizi ausiliari»: tutti i servizi necessari per l’accesso e il funzionamento delle reti di trasporto, delle reti di distribuzione, degli impianti di GNL e/o degli impianti di stoccaggio, compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione e l’iniezione di gas inerti, ad esclusione degli impianti usati solamente dai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni; 15) «linepack»: lo stoccaggio di gas mediante compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni; 16) «sistema interconnesso»: un complesso di sistemi tra loro collegati; 17) «interconnettore»: una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con l’unico scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri; 18) «linea diretta»: un gasdotto per il gas naturale complementare al sistema interconnesso; 19) «impresa di gas naturale integrata»: un’impresa integrata verticalmente o orizzontalmente; 20) «impresa verticalmente integrata»: un’impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l’impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, GNL o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale; 21) «impresa orizzontalmente integrata»: un’impresa che svolge almeno una delle funzioni di produzione, trasporto, distribuzione, fornitura o stoccaggio di gas naturale, nonché un’altra attività che non rientra nel settore del gas; 22) «impresa collegata»: un’impresa collegata come definita all’ della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’, paragrafo 2, lettera g) (*1) del trattato e relativa ai conti consolidati (12), e/o un’impresa associata come definita all’, paragrafo 1 di detta direttiva, e/o un’impresa appartenente agli stessi soci; 23) «utente del sistema»: una persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dal sistema; 24) «cliente»: un cliente grossista o finale di gas naturale o un’impresa di gas naturale che acquista gas naturale; 25) «cliente civile»: un cliente che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico; 26) «cliente non civile»: un cliente che acquista gas naturale non destinato al proprio uso domestico; 27) «cliente finale»: un cliente che acquista gas naturale per uso proprio; 28) «cliente idoneo»: un cliente che è libero di acquistare gas naturale dal fornitore di propria scelta, ai sensi dell’; 29) «cliente grossista»: una persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all’interno o all’esterno del sistema in cui è stabilita; 30) «programmazione a lungo termine»: la programmazione, in un’ottica a lungo termine, della capacità di fornitura e di trasporto delle imprese di gas naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, garantire la diversificazione delle fonti ed assicurare la fornitura ai clienti; 31) «mercato emergente»: uno Stato membro in cui la prima fornitura commerciale del primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale è stata effettuata da non oltre dieci anni; 32) «sicurezza»: la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale e la sicurezza tecnica; 33) «nuova infrastruttura»: un’infrastruttura non completata entro il 4 agosto 2003, 34) «contratto di fornitura di gas»: un contratto di fornitura di gas naturale ad esclusione degli strumenti derivati sul gas; 35) «strumenti derivati sul gas»: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (13), collegato al gas naturale; 36) «controllo»: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa, in particolare attraverso: a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un’impresa; b) diritti o contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un’impresa.
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