Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 lug 2009
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
«impresa di gas naturale»: ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni;
2)
«rete di gasdotti a monte»: ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti e/o costruiti quale parte di un impianto di produzione di petrolio o gas, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali impianti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo;
3)
«trasporto»: il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti «a monte» e diversa dalla parte dei gasdotti ad alta pressione utilizzati principalmente nell’ambito della distribuzione locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura;
4)
«gestore del sistema di trasporto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas;
5)
«distribuzione»: il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per le consegne ai clienti, ad esclusione della fornitura;
6)
«gestore del sistema di distribuzione»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas;
7)
«fornitura»: la vendita, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il GNL, ai clienti;
8)
«impresa fornitrice»: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;
9)
«impianto di stoccaggio»: un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un’impresa di gas naturale, compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
10)
«gestore dell’impianto di stoccaggio»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio;
11)
«impianto GNL»: un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l’importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente le parti dei terminali GNL utilizzati per lo stoccaggio;
12)
«gestore del sistema GNL»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell’importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL e responsabile della gestione di un impianto GNL;
13)
«sistema»: reti di trasporto, reti di distribuzione, impianti di GNL e/o impianti di stoccaggio di proprietà e/o gestiti da un’impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e al GNL;
14)
«servizi ausiliari»: tutti i servizi necessari per l’accesso e il funzionamento delle reti di trasporto, delle reti di distribuzione, degli impianti di GNL e/o degli impianti di stoccaggio, compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione e l’iniezione di gas inerti, ad esclusione degli impianti usati solamente dai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
15)
«linepack»: lo stoccaggio di gas mediante compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
16)
«sistema interconnesso»: un complesso di sistemi tra loro collegati;
17)
«interconnettore»: una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con l’unico scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri;
18)
«linea diretta»: un gasdotto per il gas naturale complementare al sistema interconnesso;
19)
«impresa di gas naturale integrata»: un’impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;
20)
«impresa verticalmente integrata»: un’impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l’impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, GNL o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale;
21)
«impresa orizzontalmente integrata»: un’impresa che svolge almeno una delle funzioni di produzione, trasporto, distribuzione, fornitura o stoccaggio di gas naturale, nonché un’altra attività che non rientra nel settore del gas;
22)
«impresa collegata»: un’impresa collegata come definita all’ della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’, paragrafo 2, lettera g) (*1) del trattato e relativa ai conti consolidati (12), e/o un’impresa associata come definita all’, paragrafo 1 di detta direttiva, e/o un’impresa appartenente agli stessi soci;
23)
«utente del sistema»: una persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dal sistema;
24)
«cliente»: un cliente grossista o finale di gas naturale o un’impresa di gas naturale che acquista gas naturale;
25)
«cliente civile»: un cliente che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico;
26)
«cliente non civile»: un cliente che acquista gas naturale non destinato al proprio uso domestico;
27)
«cliente finale»: un cliente che acquista gas naturale per uso proprio;
28)
«cliente idoneo»: un cliente che è libero di acquistare gas naturale dal fornitore di propria scelta, ai sensi dell’;
29)
«cliente grossista»: una persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all’interno o all’esterno del sistema in cui è stabilita;
30)
«programmazione a lungo termine»: la programmazione, in un’ottica a lungo termine, della capacità di fornitura e di trasporto delle imprese di gas naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, garantire la diversificazione delle fonti ed assicurare la fornitura ai clienti;
31)
«mercato emergente»: uno Stato membro in cui la prima fornitura commerciale del primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale è stata effettuata da non oltre dieci anni;
32)
«sicurezza»: la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale e la sicurezza tecnica;
33)
«nuova infrastruttura»: un’infrastruttura non completata entro il 4 agosto 2003,
34)
«contratto di fornitura di gas»: un contratto di fornitura di gas naturale ad esclusione degli strumenti derivati sul gas;
35)
«strumenti derivati sul gas»: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (13), collegato al gas naturale;
36)
«controllo»: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa, in particolare attraverso:
a)
diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un’impresa;
b)
diritti o contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un’impresa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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