Art. 33

Accesso allo stoccaggio

In vigore dal 13 lug 2009
Accesso allo stoccaggio 1.   Per l’organizzazione dell’accesso agli impianti di stoccaggio e al linepack, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire l’utenza nonché per organizzare l’accesso ai servizi ausiliari, gli Stati membri possono scegliere di applicare una o entrambe le procedure di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri definiscono e pubblicano i criteri in base ai quali è possibile determinare quale regime d’accesso sia applicabile agli impianti di stoccaggio e al linepack. Essi rendono noto, o obbligano i gestori dei sistemi di stoccaggio e trasporto a rendere noto, quali impianti di stoccaggio o quali parti di tali impianti di stoccaggio e quale linepack è offerto in base alle differenti procedure di cui ai paragrafi 3 e 4. L’obbligo di cui alla seconda frase del secondo comma non pregiudica il diritto di scelta previsto per lo Stato membro dal primo comma. 2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai servizi ausiliari e allo stoccaggio provvisorio correlati agli impianti GNL che sono necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto. 3.   In caso di accesso negoziato gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità di regolamentazione adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, sia all’interno che all’esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, siano in grado di negoziare l’accesso agli impianti di stoccaggio e al linepack ove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema, nonché per organizzare l’accesso ad altri servizi ausiliari. Le parti hanno l’obbligo di negoziare in buona fede l’accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari. I contratti di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari sono negoziati con il gestore del sistema di stoccaggio o le imprese di gas naturale interessati. Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri impongono al gestore del sistema di stoccaggio e alle imprese di gas naturale di pubblicare le loro principali condizioni commerciali per l’utilizzo dello stoccaggio, del linepack e di altri servizi ausiliari, entro il 1o gennaio 2005 e in seguito con scadenza annuale. Nell’elaborare le condizioni di cui al secondo comma i gestori dei sistemi di stoccaggio e le imprese di gas naturale consultano gli utenti del sistema. 4.   In caso di accesso regolamentato, le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale e ai clienti idonei, sia all’interno che all’esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso allo stoccaggio, al linepack, e ad altri servizi ausiliari, sulla base di tariffe pubblicate e/o altre condizioni e obblighi per l’utilizzo del suddetto stoccaggio e del linepack, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema, nonché per l’organizzazione dell’accesso ad altri servizi ausiliari. Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri consultano gli utenti del sistema in sede di elaborazione di tali tariffe o delle metodologie relative a tali tariffe. Il diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito autorizzandoli a stipulare contratti di fornitura con imprese di gas naturale concorrenti diverse dal proprietario e/o dal gestore del sistema o da un’impresa ad essi collegata.
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