Art. 31

Separazione della contabilità

In vigore dal 13 lug 2009
Separazione della contabilità 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese di gas naturale sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 5 del presente articolo. Qualora le imprese di gas naturale beneficino di una deroga a questa disposizione a norma dell’, paragrafi 2 e 4, tengono comunque la loro contabilità interna conformemente al presente articolo. 2.   Le imprese di gas naturale, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’, paragrafo 2, lettera g) (*2) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (18). Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale. 3.   Nella loro contabilità interna le imprese di gas naturale tengono conti separati per ciascuna attività di trasporto, distribuzione, GNL e stoccaggio come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per le altre attività nel settore del gas non riguardanti il trasporto, la distribuzione, il GNL e lo stoccaggio. Fino al 1o luglio 2007, esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà della rete di trasporto o distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore del gas. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività. 4.   La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l’obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati di cui al paragrafo 3. 5.   Le imprese specificano nella contabilità interna le norme di ripartizione dell’attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi, nonché le norme di ammortamento, fatte salve le norme relative alla contabilità in vigore a livello nazionale, applicate nella redazione dei conti separati di cui al paragrafo 3. Tali norme interne possono essere modificate soltanto in casi eccezionali. Le modifiche sono citate e debitamente motivate. 6.   Nell’allegato ai conti annuali le imprese indicano ogni operazione di una certa dimensione effettuata con imprese ad esse collegate.
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