Art. 29

Gestore di un sistema combinato

In vigore dal 13 lug 2009
Gestore di un sistema combinato L’, paragrafo 1 non osta alla gestione di un sistema combinato di trasporto, GNL, stoccaggio e distribuzione da parte di un gestore, a condizione che questi ottemperi agli , paragrafo 1, o 14 e 15, o al capitolo IV, o rientri nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 6.
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