Art. 9

Separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto

In vigore dal 13 lug 2009
Separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012. a) ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto; b) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate: i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un’impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto; oppure ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un’impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura; c) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa all’interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull’attività di produzione o l’attività di fornitura; e d) la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un’impresa, sia all’interno di un’impresa che svolge l’attività di produzione o l’attività di fornitura che all’interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto. 2.   I diritti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) comprendono, in particolare: a) il potere di esercitare diritti di voto; b) il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; oppure c) la detenzione di una quota di maggioranza. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la nozione di «impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura» include quella di «impresa che esercita attività di generazione e/o fornitura» ai sensi della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (16), e le espressioni «gestore di sistema di trasporto» e «sistema di trasporto» includono le nozioni di «gestore del sistema di trasporto» e «sistema di trasporto» ai sensi di tale direttiva. 4.   Gli Stati membri possono concedere deroghe in relazione al paragrafo 1, lettera b) e lettera c) fino al 3 marzo 2013, a condizione che i gestori dei sistemi di trasporto non facciano parte di un’impresa verticalmente integrata. 5.   L’obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo si presume rispettato qualora due o più imprese proprietarie di sistemi di trasporto abbiano costituito un’impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasporto in due o più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasporto. Nessun’altra impresa può partecipare all’impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente ai sensi dell’ come gestore di sistema indipendente o come gestore di trasporto indipendente ai fini del capitolo IV. 6.   Ai fini dell’applicazione del presente articolo, qualora la persona di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d) sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto, da una parte, e su un’impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura, dall’altra, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché né le informazioni commercialmente sensibili di cui all’ acquisite da un gestore di sistema di trasporto che ha fatto parte di un’impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di produzione o attività di fornitura. 8.   Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasporto appartiene ad un’impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1. In tal caso, lo Stato membro interessato: a) designa un gestore di sistema indipendente a norma dell’, oppure b) si conforma alle disposizioni del capitolo IV. 9.   Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasporto appartiene ad un’impresa verticalmente integrata ed esiste un dispositivo che assicura una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto rispetto alle disposizioni del capitolo IV, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1. 10.   Un’impresa, prima di essere approvata e designata come gestore di sistemi di trasporto a norma del paragrafo 9 del presente articolo, è certificata secondo le procedure di cui all’, paragrafi 4, 5 e 6 della presente direttiva e all’ del regolamento (CE) n. 715/2009, ai cui sensi la Commissione verifica che il dispositivo esistente assicuri chiaramente, rispetto alle disposizioni del capitolo IV, una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto. 11.   Alle imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasporto non deve in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi al paragrafo 1. 12.   Le imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura non possono in nessun caso, né direttamente né indirettamente, assumere il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasporto separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1.
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