Art. 7

Promozione della cooperazione regionale

In vigore dal 13 lug 2009
Promozione della cooperazione regionale 1.   Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione cooperano tra di loro per l’integrazione dei mercati nazionali ad uno o più livelli regionali, quale primo passo verso un mercato interno pienamente liberalizzato. In particolare le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri promuovono e facilitano la cooperazione dei gestori dei sistemi di trasporto a livello regionale, anche su questioni transnazionali, allo scopo di creare un mercato interno del gas naturale competitivo, favoriscono la coerenza del loro quadro legislativo, regolamentare e tecnico e agevolano l’integrazione dei sistemi isolati che formano «isole del gas» che permangono nella Comunità. Lo spazio geografico coperto da questa cooperazione regionale include la cooperazione nelle aree geografiche definite a norma dell’, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009. Tale cooperazione può inoltre coprire altre aree geografiche. 2.   L’Agenzia coopera con le autorità nazionali di regolamentazione e con i gestori dei sistemi di trasporto per garantire la compatibilità delle regolamentazioni tra le regioni, allo scopo di creare un mercato interno competitivo del gas naturale. Qualora ritenga necessarie norme vincolanti per tale cooperazione, l’Agenzia formula idonee raccomandazioni. 3.   Gli Stati membri assicurano, mediante l’applicazione della presente direttiva, che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di uno o più sistemi integrati a livello regionale relativi a due o più Stati membri per l’assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza della rete. 4.   In caso di partecipazione di gestori di sistemi di trasporto verticalmente integrati a un’impresa comune istituita per attuare tale cooperazione, l’impresa comune stabilisce e attua un programma di adempimenti contenente le misure da adottare per escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Tale programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere l’obiettivo di escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Esso è soggetto all’approvazione dell’Agenzia. La conformità al programma è controllata in modo indipendente dai responsabili della conformità dei gestori di sistemi di trasporto verticalmente integrati.
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