Art. 5
Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti
In vigore dal 13 lug 2009
Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti
Gli Stati membri garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Se lo ritengono opportuno, gli Stati membri possono delegare tale compito alle autorità di regolamentazione di cui all’, paragrafo 1. Il controllo riguarda, in particolare, l’equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e delle scorte disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonché la qualità e il livello di manutenzione delle reti, come pure le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori. Entro il 31 luglio di ogni anno le autorità competenti pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione.
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