Art. 27

Obbligo di riservatezza dei gestori dei sistemi di distribuzione

In vigore dal 13 lug 2009
Obbligo di riservatezza dei gestori dei sistemi di distribuzione 1.   Fatto salvo l’ o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione deve mantenere la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, e deve impedire che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio. 2.   Il gestore del sistema di distribuzione, nell’ambito della vendita o dell’acquisto di gas naturale da parte di imprese collegate, non abusa delle informazioni commercialmente sensibili ottenute da terzi nel fornire o nel negoziare l’accesso al sistema.
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