Art. 35
Rifiuto dell’accesso
In vigore dal 13 lug 2009
Rifiuto dell’accesso
1. Le imprese di gas naturale possono rifiutare l’accesso al sistema qualora non dispongano della capacità necessaria ovvero nel caso in cui l’accesso al sistema impedirebbe loro di adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico cui sono soggette a norma dell’, paragrafo 2, o sulla base di gravi difficoltà economiche e finanziarie in relazione ai contratti «take-or-pay», tenuto conto dei criteri e delle procedure di cui all’ e dell’alternativa scelta dallo Stato membro a norma del paragrafo 1 di detto articolo. Un tale rifiuto è debitamente motivato.
2. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che le imprese di gas naturale che rifiutano l’accesso al sistema per mancanza di capacità o di connessione provvedano ad apportare i miglioramenti del caso, ove economicamente giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a sostenerne il costo. Gli Stati membri adottano tali misure nei casi in cui applichino l’, paragrafo 4.
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