Questo termine è definito da 4 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
il partecipante al mercato come definito all'articolo 2, punto 65), della direttiva (UE) 2024/1788
Fonte: reg-2024-06-13-1789 — art. 2 →partecipante al mercato quale definito all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943
Fonte: dir-2019-06-05-944 — art. 2 →la persona fisica o giuridica che acquista, vende o produce gas naturale o idrogeno o che gestisce servizi di stoccaggio, anche attraverso la trasmissione di ordini di compravendita su uno o più mercati del gas naturale o dell’idrogeno, compresi i mercati di bilanciamento
Fonte: dir-2024-06-13-1788 — art. 2 →un partecipante al mercato secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (45). 2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le definizioni seguenti: a) «rifiuto», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «prevenzione», «raccolta», «raccolta differenziata», «regime di responsabilità estesa del produttore», «riutilizzo» e «riciclaggio» di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE
Fonte: reg-2023-07-12-1542 — art. 3 →