partecipante al mercato

Questo termine è definito da 4 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

il partecipante al mercato come definito all'articolo 2, punto 65), della direttiva (UE) 2024/1788

Fonte: reg-2024-06-13-1789art. 2

partecipante al mercato quale definito all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943

Fonte: dir-2019-06-05-944art. 2

la persona fisica o giuridica che acquista, vende o produce gas naturale o idrogeno o che gestisce servizi di stoccaggio, anche attraverso la trasmissione di ordini di compravendita su uno o più mercati del gas naturale o dell’idrogeno, compresi i mercati di bilanciamento

Fonte: dir-2024-06-13-1788art. 2

un partecipante al mercato secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (45). 2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le definizioni seguenti: a) «rifiuto», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «prevenzione», «raccolta», «raccolta differenziata», «regime di responsabilità estesa del produttore», «riutilizzo» e «riciclaggio» di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE

Fonte: reg-2023-07-12-1542art. 3
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo