Art. 4

Prezzi di fornitura basati sul mercato

In vigore dal 13 giu 2024
Prezzi di fornitura basati sul mercato 1.   I fornitori hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di gas naturale e idrogeno ai clienti. Gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un’effettiva concorrenza tra i fornitori e garantire prezzi ragionevoli per i clienti finali. 2.   Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti civili vulnerabili conformemente agli articoli da 26 a 29 con politiche sociali o mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale e idrogeno. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale ai clienti in condizioni di povertà energetica o ai clienti civili vulnerabili. Tali interventi pubblici sono soggetti alle condizioni indicate ai paragrafi 4 e 5. 4.   Gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale: a) perseguono un interesse economico generale e non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire tale interesse economico generale; b) sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili; c) garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di gas naturale dell’Unione; d) sono limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari; e) non comportano costi aggiuntivi per i partecipanti al mercato in modo discriminatorio; f) non ostacolano un abbandono graduale e tempestivo del gas di origine fossile al fine di conseguire l’obiettivo 2030 dell’Unione in materia di clima e l’obiettivo della neutralità climatica di cui al regolamento (UE) 2021/1119. 5.   Lo Stato membro che attui interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale in conformità del paragrafo 3 del presente articolo si conforma altresì all’, paragrafo 3, lettera d), e all’ del regolamento (UE) 2018/1999, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in questione registri un numero significativo di clienti civili in condizioni di povertà energetica. Prima di eliminare gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale, gli Stati membri assicurano misure di sostegno adeguate a favore dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti civili vulnerabili in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. 6.   Al fine di creare una concorrenza effettiva tra fornitori per i contratti di fornitura di gas naturale e di conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio del gas naturale che sia pienamente efficace, basata sul mercato e accessibile dal punto di vista economico ai sensi del paragrafo 1, per un periodo transitorio gli Stati membri possono attuare interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale ai clienti civili che non beneficiano degli interventi pubblici a norma del paragrafo 3 e alle microimprese. 7.   Gli interventi pubblici di cui al paragrafo 6 sono conformi ai criteri di cui al paragrafo 4 e: a) sono accompagnati da una serie di misure volte a conseguire una concorrenza effettiva e da una metodologia per valutare i progressi compiuti riguardo a tali misure; b) sono stabiliti utilizzando una metodologia che garantisce il trattamento non discriminatorio dei fornitori; c) sono stabiliti a un prezzo al di sopra del costo, a un livello tale da consentire un’effettiva concorrenza sui prezzi; d) sono progettati in modo da ridurre al minimo eventuali impatti negativi sul mercato all’ingrosso del gas naturale; e) garantiscono che tutti i beneficiari di tali interventi pubblici abbiano la possibilità di scegliere offerte di mercato competitive e siano informati direttamente, almeno ogni trimestre, della disponibilità di offerte e risparmi sul mercato competitivo e garantiscono che ricevano assistenza per passare a un’offerta basata sul mercato; f) garantiscono che, qualora lo Stato membro proceda all’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti in conformità dell’, tutti i beneficiari di tali interventi pubblici siano informati direttamente della possibilità di installare contatori intelligenti e ricevano l’assistenza necessaria; g) non danno luogo a sussidi incrociati diretti fra i clienti riforniti ai prezzi del mercato libero e quelli riforniti ai prezzi di fornitura regolati. 8.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate a norma dei paragrafi 3 e 6 entro un mese dalla data di adozione e possono applicarle con effetto immediato. La notifica è corredata di una spiegazione dei motivi per cui altri strumenti non sono stati sufficienti per raggiungere l’obiettivo perseguito, del modo in cui sono garantiti i requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 7 e degli effetti delle misure notificate sulla concorrenza. La notifica illustra la gamma dei beneficiari, in particolare i clienti in condizioni di povertà energetica e i clienti civili vulnerabili, nonché altri potenziali beneficiari, la durata delle misure e il numero di clienti civili interessati dalle misure e spiega le modalità di determinazione dei prezzi regolati. 9.   Entro il 15 marzo 2025 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri presentano alla Commissione, nell’ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima, relazioni sull’attuazione del presente articolo e sulla necessità e la proporzionalità degli interventi pubblici a norma del presente articolo, nonché una valutazione dei progressi compiuti nella creazione di una concorrenza effettiva tra i fornitori e nella transizione verso prezzi basati sul mercato. Gli Stati membri che applicano prezzi regolati conformemente al paragrafo 6 riferiscono in merito alla conformità alle condizioni di cui al paragrafo 7, compresa la conformità dei fornitori tenuti ad applicare tali interventi, nonché in merito all’impatto dei prezzi regolati sulle finanze di tali fornitori. 10.   La Commissione riesamina l’attuazione del presente articolo con l’obiettivo di conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio del gas naturale basata sul mercato e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito. Tale relazione include, se del caso, una valutazione dell’impatto di tali misure sui progressi compiuti verso il conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione e degli altri obiettivi in materia di energia e clima. La relazione può essere combinata alla relazione di cui all’, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2019/944 sull’attuazione di tale articolo. La relazione può essere presentata unitamente a, o seguita da, una proposta legislativa, se del caso. La proposta legislativa può includere una data finale per i prezzi regolati.
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