Art. 6

Obblighi di servizio pubblico

In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi di servizio pubblico 1.   Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese di gas naturale e di idrogeno, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare mercati del gas naturale e dell’idrogeno concorrenziali, sicuri e sostenibili dal punto di vista ambientale. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi discriminazione tra tali imprese riguardo ai loro diritti o obblighi. 2.   Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del TFUE, in particolare dell’articolo 106, nell’interesse economico generale gli Stati membri possono imporre alle imprese di gas naturale e di idrogeno obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima, e il prezzo della fornitura di gas naturale. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese di gas naturale e di idrogeno dell’Unione parità di accesso ai consumatori nazionali. Gli obblighi di servizio pubblico relativi agli interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale sono conformi ai requisiti di cui agli della presente direttiva. 3.   Gli obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, precisati nei piani d’azione preventivi in applicazione dell’, paragrafo 1, lettere c), d) e k), del regolamento (UE) 2017/1938, assicurano che le imprese che operano nel settore del gas naturale rispettino gli standard di approvvigionamento di gas di cui all’ del medesimo regolamento e siano coerenti con i risultati delle valutazioni nazionali del rischio effettuate a norma dell’, paragrafo 3, di tale regolamento. Gli obblighi di servizio pubblico che vanno al di là di quanto necessario per garantire il rispetto dell’ del regolamento (UE) 2017/1938 devono essere conformi ai criteri di cui all’, paragrafo 1, del medesimo regolamento. 4.   Se uno Stato membro riconosce compensazioni finanziarie o altre forme di compensazione per l’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria. 5.   Nel recepire la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell’ambiente, e in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che esse richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. 6.   Nell’imporre obblighi di servizio pubblico a norma del paragrafo 2, gli Stati membri consultano i pertinenti soggetti interessati nella fase iniziale e in modo aperto, inclusivo e trasparente. Tutti i documenti ufficiali relativi alle consultazioni e i documenti utilizzati per l’elaborazione degli obblighi di servizio pubblico sono resi pubblici, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili e la protezione dei dati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1788:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo